CIN (Codice Identificativo Nazionale): cos'è e come richiederlo?
L’art. 13 ter del Decreto Legge 145/2023, convertito con modificazioni dalla L. 191/2023 ha introdotto l’obbligo per i proprietari di unità immobiliari destinate ad uso abitativo ed oggetto di locazione per finalità turistiche, locazioni brevi, oltre ai titolari delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, di dotarsi del CIN entro il prossimo 2 novembre 2024.
Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) deve essere richiesto dai locatori o dai titolari di strutture turistico-ricettive al Ministero del Turismo meditante apposita procedura automatizzata, all’esito della quale verrà assegnato il codice identificativo di ciascun immobile/struttura.
La richiesta deve essere presentata telematicamente, accedendo al sito della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (“BDSR”), e corredata da documentazione attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura.
Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.
Quali sono le sanzioni per la mancata ottemperanza al CIN?
Le sanzioni variano a seconda dell’inadempienza:
– Mancanza del Codice: sanzioni da 800 a 8.000 euro.
– Mancata esposizione del Codice: sanzioni da 500 a 5.000 euro.
– Mancanza dei requisiti di sicurezza: sanzioni da 600 a 6.000 euro.
– Per chi affitta più di quattro immobili senza la segnalazione certificata di inizio attività: sanzioni da 2.000 a 10.000 euro