Contratto di locazione a canone vile. Opponibilità alla procedura?

Asta fallimentare e acquisto di un terreno agricolo dove è stipulato un contratto di affitto. Sulla descrizione del lotto vi è la seguente dicitura: Il Giudice dell'esecuzione ha rilevato la non opponibilità alla procedura del suddetto contratto di affitto agrario in quanto stipulato a canone vile. Cosa significa? L'affitto è valido oppure no? Grazie.

Immobili (25/09/2020)
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Autore:
Avvocato Guido Vecellio
Diritto bancario e Cartelle esattoriali, Condominio, Recupero Crediti
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Risposta:

Il contratto di affitto viene definito a canone vile, quando è stato stipulato ad un prezzo inferiore di un terzo al giusto prezzo od a quello risultante da precedenti locazioni.

Tale principio viene applicato ad ogni vendita forzata, eseguita dal Curatore della procedura fallimentare o dal Giudice dell'esecuzione. Nelle procedure fallimentari l'attività di liquidazione del Curatore ha lo stesso carattere della procedura esecutiva immobiliare, in quanto posta in essere a tutela del ceto creditorio.

Se il canone viene ritenuto vile, il lotto  deve essere immediatamente liberato a favore dell'aggiudicatario.

All'accertamento della viltà del canone può procedere direttamente il Giudice o essere incaricato un perito estimatore, che procede alla valutazione.

Il contratto di locazione in essere pertanto non ha più valore.

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