Eredità e rappresentazione: come funziona?
La fattispecie che ci sottopone pretende di considerare l'istituto della rappresentazione.
In forza dell'art. 467 del Codice Civile, infatti, "La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato".
Il disposto deve essere letto d'insieme con il successivo art. 468 Codice Civile: "la rappresentazione ha luogo nella linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi del defunto e nella linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto, con esclusione quindi di altri parenti, tra cui il coniuge del fratello premorto al de cuius".
Occorre valutare come, laddove i fratelli dell'attuale de cuius non fossero pre-morti alla stessa, sarebbero stati questi ultimi ad ereditarne pro quota il patrimonio.
Ora, in forza del sopra richiamato istituto, i figli dei fratelli pre morti subentreranno agli stessi nel luogo e grado.
Molto prosaicamente, per individuare le quote operative nel nostro caso, occorre immaginare le quote che sarebbero spettate ai fratelli della de cuius, ossia: 50% alla sorella e 50% al fratello.
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Pertanto, i figli della sorella erediteranno il 50% del patrimonio della defunta; ugualmente, i figli del fratello (tra cui Lei) erediteranno il rimanente 50% del patrimonio ereditario.
Nel primo caso, il 50% sarà diviso quindi in parti uguali tra i due nipoti e, nel secondo, il 50% sarà suddiviso in parti uguali tra i quattro nipoti.
Avremo quindi una comunione sull'immobile e sul conto corrente che vedrà tali quote:
25% il figlio della sorella della defunta
25% l'altro figlio della sorella della defunta
12,5% i quattro figli del fratello della defunta
Tali quote valgono per tutto l'asse ereditario.
Andrà quindi stimato il valore d'insieme del patrimonio lasciato in eredità (immobile e liquidità sul conto corrente) e sulla base del valore complessivo risultante, assegnare le porzioni secondo le quote sopra indicate.