Diritto di abitazione del coniuge superstite
Preme inizialmente fare chiarezza circa le quote ereditarie.
In assenza di testamento, e ove sopravvissuti al de cuius siano il coniuge e due (o più) figli, al primo è destinato 1/3 del patrimonio ereditario, mentre ai secondi la quota di 2/3.
Naturalmente tali quote cambiano, ove (nel quesito non è precisato) vi sia un testamento, che abbia disposto circa la quota disponibile.
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Ponendo il focus circa il Suo quesito specifico, segnaliamo come, alle morte del coniuge, la moglie vede costituito in capo a sè il diritto di abitazione.
In forza dell'art. 540 del codice civile infatti "Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni".
Non è quindi previsto, se non istituito ad hoc successivamente per volontà dei titolari del bene e segnatamente del titolare esclusivo del diritto di abitazione, tale diritto per gli altri eredi.
In concreto, allo stato Ella è proprietaria di una porzione del bene, ma non del diritto di abitarlo. Ciò ovviamente non esclude possa usare il bene in accordo con la madre e, nel caso, anche con gli altri fratelli, contitolari dell'immobile.
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Resta ferma la possibilità di richiedere la divisione e lo scioglimento della comunione e quindi percorrere la via della vendita delle quote, ricavandone la proporzionale liquidità.