E' obbligatoria la forma scritta del contratto di lavoro?
Occorre premettere che, in linea di massima, anche al contratto di lavoro si applicano le disposizioni dettate per i contratti in generale nell'apposito titolo del libro quarto del codice civile.
Da ciò deriva che, vigendo nel diritto civile il principio di libertà delle forme, il contratto di lavoro può anche essere stipulato in forma orale o per atti concludenti (in sostanza, avviando il rapporto di lavoro effettuando le formali comunicazioni).
Solo per alcuni tipi di contratto, tuttavia, l'ordinamento italiano ha introdotto nel tempo delle normative speciali che impongono alcuni requisiti formali.
In taluni casi, più nel dettaglio, si prevede la forma scritta per considerare valido il contratto di lavoro: contratti di lavoro subordinato sportivo, di arruolamento del personale navigante, di apprendistato, di somministrazione e di lavoro a tempo determinato con riferimento alla fissazione del termine finale.
Sono soggette a tale rigoroso requisito formale anche alcune clausole accessorie che, tendenzialmente, risultano peggiorative delle condizioni del lavoratore. In proposito si pensi, a titolo esemplificativo, al patto di prova (di cui all'articolo 2096 c.c.) e al patto di non concorrenza (per il quale si veda l'articolo 2125 c.c.).
Alla luce di quanto sopra, il Suo rapporto di lavoro può essere considerato valido anche in assenza di forma scritta.
Avvocato Egidio Rossi