Corsi di formazione obbligatori. Posso rifiutarmi di partecipare?
Prima di rispondere al Suo quesito è bene fornire alcune precisazioni.
Il d.lgs. 66/2003 definisce come orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Da ciò ne consegue che qualora il lavoratore sia “obbligato” a frequentare un corso di formazione, lo stesso dovrà essere retribuito come un normale orario di lavoro, con tanto di maggiorazione a seconda che si tratti di straordinario o festivo.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 28 ottobre 2021 causa n. C-909/19, la quale ha precisato che “il periodo di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale e/o nei locali del prestatore di servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce «orario di lavoro»”.
Tornando al Suo caso avremo una formazione obbligatoria ossia disposta dal datore di lavoro a cui è tenuto a partecipare, unicamente laddove venga retribuito. Il tutto salvo particolari tipi di contratti o diversa previsione CCNL.