In cosa consiste la clausola di stabilità tra lavoratore e azienda?

Salve, vi espongo il mio quesito.

Ho un'azienda artigianale e devo formare del personale, per poter dare un servizio efficiente, ma allo stesso tempo ho paura che questo personale formato possa andar via dall'azienda e crearmi così un problema sia organizzativo che economico.

È possibile vincolare il contratto di lavoro?

Diritto del lavoro (29/10/2021)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Lo strumento che può essere utilizzato per arrivare al fine che si prefigge è rappresentato dalla cosiddetta "clausola di stabilità", inserita nel contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti, quando inizia un nuovo rapporto di lavoro (oppure in un accordo successivo all'assunzione) con cui azienda e lavoratore si impegnano a non recedere anticipatamente dal rapporto di lavoro entro un determinato periodo di tempo.

L’effetto che la clausola di stabilità nel rapporto di lavoro vuole produrre è quello di dare sia al dipendente che all’azienda la sicurezza che, almeno per un certo periodo, il rapporto andrà avanti e non vi saranno interruzioni dello stesso.

Il patto di stabilità nel rapporto di lavoro dura per il periodo di tempo determinato dalle parti (solitamente la durata non eccede i due anni) e non può essere perpetuo o eccessivamente prolungato.

Occorre precisare, in ogni caso, che vi sono alcune cause che potrebbero condurre all'interruzione del rapporto di lavoro nonostante la definizione della clausola di stabilità, ovvero: a) giusta causa (quando il dipendente compie un fatto, rilevante sotto il profilo disciplinare, talmente grave da non consentire la prosecuzione nemmeno momentanea del rapporto di lavoro), b) per impossibilità oggettiva della prestazione (esempio chiusura dell'azienda o inabilità sopravvenuta del lavoratore per eventi a lui non imputabili), c) dimissioni per giusta causa del lavoratore (quando il datore di lavoro commette un fatto talmente grave da pregiudicare definitivamente la sua fiducia e tale da impedirgli la prosecuzione del rapporto di lavoro).

Quanto, infine, alle possibili conseguenze per la violazione della clausola di stabilità, si può scagliere di prevedere una penale già in sede di sottoscrizione dell'accordo oppure, in alternativa, limitarsi genericamente al diritto al risarcimento del danno che verrà provato a seguito dell'illegittima interruzione del rapporto prima dello scadere della calusola di stabilità.

 

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