Quali devono essere le caratteristiche del patto di non concorrenza tra azienda e lavoratore?

La mia ex-azienda (in UE) mi vuole mandare una diffida in base all art 2125 del cc (non concorrenza), ma tale clausola è nulla (non prevedeva nessun corrispettivo economico), come mi devo comportare?  

Diritto del lavoro (23/03/2022)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

A norma dell'art. 2125 c.c. il patto di non concorrenza che limita lo svolgimento di attività del prestatore di lavoro per il periodo successivo alla cessazione del contratto è nullo se: a) non risulta da atto scritto; b) non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro; c) se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

Premesso che sarebbe opportuno esaminare il contenuto del patto di non concorrenza da Lei sottoscritto con la Sua ex azienda, è evidente che la mancata pattuizione del corrispettivo determina la nullità del patto, e Lei sarebbe libero di svolgere ogni tipo di attività contestando eventuali diffide ricevute dall'azienda.

Nel merito del Suo quesito, tuttavia, occorre evidenziare che non è possibile escludere in assoluto l'eventualità che la Sua ex azienda possa comunque avviare un'azione nei Suoi confronti ma è evidente che se, a seguito della diffida e delle Sue repliche, l'azienda dovesse effettivamente verificare la nullità del patto, l'ipotesi di una chiamata in giudizio sarebbe remota e in ogni caso rischiosa per l'azienda.

Quanto, infine, alle spese legali, qualora si dovesse avviare un giudizio e Lei dovesse risultare vincitore, il giudice - nel rispetto del principio della soccombenza - dovrebbe condannare l'azienda anche al pagamento delle Sue spese legali.

 

 

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