In cosa consiste l'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore dipendente?

Ho un quesito per un fatto accaduto a lavoro. Sono dipendente in un centro estetico; il mio titolare ha minacciato di licenziarmi, perché nel mio tempo libero faccio il consulente di bellezza per un altra azienda. Lo può fare? Sono costretto a smettere di farlo se voglio tenere il lavoro?

Diritto del lavoro (26/11/2022)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

La "minaccia" del datore di lavoro potrebbe velatamente far riferimento a quanto previsto dall'art. 2105 c.c., che disciplina un particolare obbligo a carico del lavoratore dipendente, ovvero l'obbligo di fedeltà.

Nel dettaglio, l'art. 2105 del Codice Civile prevede che "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

Di conseguenza, qualora la Sua attività di consulente presso altra azienda fosse identificabile, anche solo potenzialmente, come una attività che possa porsi in concorrenza con la Sua attuale azienda, troverebbe applicazione l'art. 2105 del Codice Civile e Lei potrebbe esporsi ad una azione disciplinare (sanzione) fino al licenziamento.

Ciò tanto più se l'azienda per la quale presta la Sua consulenza opera nel medesimo settore di attività della Sua attuale azienda.

Diversamente, ovvero se non si dovessero ravvisare profili anche potenziali di concorrenza (ad esempio, se la Sua attività consulenziale esulasse totalmente dall'attività trattata dal Suo datore di lavoro), la "minaccia" di licenziamento sarebbe assolutamente inforndata e contestabile qualora adottata dall'azienda in concreto.

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