Licenziamento per giusta causa. Diritto del lavoratore di accedere alla documentazione aziendale.
Se vengo licenziato per giusta causa ho diritto a prendere visione della documentazione che dimostra, a dire della società, i fatti a me imputati?
Secondo quanto disposto dall’art. 2119 c.c. qualora il lavoratore ponga in essere un comportamento talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro, il datore di lavoro può comminare al proprio dipendente il licenziamento per “giusta causa”. Tale comportamento, però, deve essere talmente grave da ledere in maniera irreparabile il vincolo fiduciario che lega il dipendente al proprio datore di lavoro, in particolare nella successiva regolare esecuzione del contratto.
In quanto sanzione disciplinare, il licenziamento per giusta causa deve essere necessariamente preceduto dall’attivazione dell’obbligatorio procedimento disciplinare ed in particolare dalla preventiva comunicazione delle “contestazioni di addebito”, nella quale il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore, in forma scritta ed in maniera circostanziata, il comportamento contestato ed invitarlo a dare le proprie giustificazioni nel termine previsto dal CCNL di riferimento, solitamente di almeno cinque giorni.
Nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore si basi su elementi riscontrabili da documentazione in possesso esclusivo del datore di lavoro, il lavoratore avrà diritto a visionare tale documentazione solo laddove la visione risulti assolutamente necessaria per poter esercitare pienamente il suo diritto di difesa e predisporre consapevolmente le proprie giustificazioni.
Infatti, l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori non prevede alcun obbligo in capo al datore di lavoro di esibire, o fornire copia, dei documenti inerenti al procedimento disciplinare. Ciò detto, il rifiuto alla richiesta del lavoratore di visionare la documentazione attestante i propri addebiti, potrebbe essere ritenuto dai Giudici contrario ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro.
In conclusione, il lavoratore avrà diritto a visionare la documentazione attestante gli addebiti a lui imputati, in possesso esclusivo del datore di lavoro, unicamente laddove la stessa sia strettamente necessaria al lavoratore al fine di comprendere meglio l’addebito e potersi difendere consapevolmente.
Negli altri casi il datore di lavoro potrà negare l’esibizione. In tal caso, il lavoratore, in sede giudiziale di impugnativa del licenziamento potrà chiedere al giudice un ordine di esibizione della documentazione utile in carico all’ex datore di lavoro.