Cosa succede se, dopo aver firmato la lettera di impegno all'assunzione, il lavoratore si rifiuta?
Buongiorno se dopo aver firmato una lettera di impegno con una azienda, voglio recedere a quali ammende vado incontro. Nel senso quanti soldi devo pagare all'azienda?
Occorre premettere che la “lettera di impegno all’assunzione” può definirsi un documento con il quale le parti si impegnano a definire la sottoscrizione di un contratto di lavoro entro un termine prestabilito e alle condizioni già concordate.
In particolare, la lettera di impegno all’assunzione altro non è se non un vero e proprio contratto preliminare ex art. 1351 Codice Civile, che deve contenere tutti gli elementi di quello che, poi, sarà il contratto futuro (nel Suo caso, il contratto di assunzione). A riguardo sarebbe opportuno conoscere i contenuti della lettera di impegno all’assunzione, in quanto l’eventuale mancanza (o incertezza) degli elementi del futuro contratto, potrebbe inficiare la validità del documento stesso.
Trattandosi di un vero e proprio contratto preliminare, pertanto, il Suo immotivato rifiuto a sottoscrivere il futuro contratto definitivo (ovvero rifiuto di prendere servizio dopo la sottoscrizione del documento) potrebbe comportare un inadempimento contrattuale, con tutte le possibili conseguenze di carattere patrimoniale.
L’inadempimento contrattuale, in particolare, potrebbe concretizzarsi in diverse fattispecie.
Una prima fattispecie potrebbe essere quella del caso in cui, nella lettera di impegno all’assunzione, venga già fissata una “penale” per la mancata sottoscrizione del contratto definitivo; in questo caso il “rischio patrimoniale” per il Suo rifiuto sarebbe già pattuito.
Nel caso in cui, invece, nella lettera di impegno all’assunzione non dovesse essere pattuita una penale specifica, l’azienda potrebbe potenzialmente chiederLe un risarcimento danni che, ipoteticamente, potrebbe essere rapportato sia ai danni conseguenti al tempo ed alle spese necessarie a trovare un'adeguata sostituzione alla Sua persona, sia al danno per la mancata prestazione, se questa ha provocato una specifica perdita economica per l’azienda.