La separazione dei beni: una guida pratica

La separazione dei beni è il regime patrimoniale della famiglia in virtù del quale ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni che acquista durante il matrimonio.

 

Indice:

  1. Il regime patrimoniale dei coniugi
  2. La separazione dei beni
  3. Effetti della separazione dei beni
  4. La prova della proprietà esclusiva dei beni
  5. Gli acquisti congiunti in separazione dei beni

 

 1. Il regime patrimoniale dei coniugi

Quando si parla di regime patrimoniale dei coniugi, ci si riferisce a quell’insieme di norme stabilite dalla legge o da apposite convenzioni, che determinano l’applicazione di una particolare disciplina ai beni o ai diritti acquistati dai coniugi nel corso del matrimonio.

In relazione ai regimi applicabili si possono avere tre situazioni distinte:

  • Se i coniugi non hanno effettuato alcuna scelta, la regola generale è che, con la celebrazione del matrimonio, si applica automaticamente il regime della comunione legale;
  • I coniugi possono però scegliere il regime della separazione dei beni (durante la celebrazione del matrimonio o anche in un momento successivo);
  • In alternativa i coniugi possono stipulare, successivamente al matrimonio, una convenzione matrimoniale con cui integrano o modificano, nei limiti consentiti, il regime adottato in sede di celebrazione del matrimonio. Possono pertanto in tal modo estendere o modificare i limiti e le condizioni della comunione legale o della separazione dei beni.

 

E' importante che la coppia che intende congiungersi in matrimonio valuti attentamente l'impatto dei regimi patrimoniali applicabili.

 

2. La separazione dei beni: che cos’è e come si costituisce?

Come detto, la separazione dei beni è il regime patrimoniale della famiglia in virtù del quale ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

La separazione dei beni non ha nulla a che vedere con la separazione personale dei coniugi e non incide in alcuno modo sui diritti (anche ereditari) del coniuge.

La separazione dei beni può operare solo in presenza di una apposita scelta in tal senso da parte dei coniugi, che può avvenire in due modi:

  • al momento del matrimonio, mediante dichiarazione inserita nell’atto di celebrazione del matrimonio;
  • in qualsiasi momento successivo al matrimonio, mediante la stipula di una apposita convenzione matrimoniale (un vero e proprio contratto).

 

3. Gli effetti della separazione dei beni

Il regime della separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conserva la titolarità, il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.

I coniugi che scelgono il regime della separazione mantengono dunque invariati i loro patrimoni personali.

 

In particolare:

  • ognuno dei coniugi resta proprietario esclusivo dei beni acquistati durante la vita matrimoniale;
  • ognuno dei coniugi conserva la proprietà esclusiva dei beni acquistati prima del matrimonio.

 

La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni non esonera però ciascun coniuge dall’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità reddituali e di lavoro.


Il regime patrimoniale della separazione consente una maggiore flessibilità dei rapporti patrimoniali anche al fine di negare al coniuge superstite il riconoscimento di molti benefici che derivano dall’applicazione del regime della comunione legale e dalla disciplina sulle successioni.

Per quanto riguarda, invece, i debiti contratti da uno dei coniugi in regime di separazione dei beni, occorre distinguere tra:

  • i debiti personali, che devono essere pagati direttamente dal coniuge che li ha contratti;
  • i debiti assunti nell’interesse della famiglia; per essi, anche se nessuna norma lo prevede espressamente, secondo l’orientamento più diffuso dovrebbe valere la regola della responsabilità solidale dei coniugi. Ciò significa che entrambi i coniugi rispondono con i loro beni per i debiti contratti nell’interesse della famiglia da uno solo dei due.

 

4. La prova della proprietà esclusiva dei beni

I coniugi che abbiano optato per il regime della separazione dei beni possono provare con ogni mezzo la proprietà esclusiva di un determinato bene.

 
La convivenza, infatti, genera, in ogni caso, una situazione di utilizzo comune di un ingente numero di beni e ciò indipendentemente dalla loro titolarità.

Inoltre, durante la convivenza, i coniugi compiono molti acquisti per i quali non è sempre facile individuare, a distanza di tempo, chi sia stato l’acquirente: si pensi all’acquisto di beni mobili non registrati (per esempio un televisore).

 
Premesso che ciascun coniuge ha il diritto di godimento sui beni dell’altro (senza averne tuttavia la proprietà), in caso di contrasto circa la loro titolarità si presume che si tratti di beni comuni per pari quota; ciò a meno che uno dei due coniugi non riesca a dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova, di esserne proprietario esclusivo o titolare per una quota maggiore.


Tuttavia, il coniuge che voglia provare la proprietà di un bene immobile assumendo che l’altro coniuge, intestatario formale del bene, sia stato solo un prestanome non potrà ricorrere ai testimoni né avvalersi di presunzioni come in tutti gli altri casi.

 

Per quanto concerne gli acquisti dei nuovi beni, i coniugi possono decidere se compierli separatamente o congiuntamente ed, in quest’ultimo caso, decidere se in quote uguali o disuguali.

 

5. Gli acquisti congiunti in separazione dei beni

La separazione dei beni non determina l’impossibilità di acquistare un bene congiuntamente.

La differenza con il regime della comunione legale sta nel fatto che i coniugi possono scegliere man mano come comportarsi con ogni singolo acquisto.

Infatti mentre il regime della comunione vige sempre e non si può prevedere per ogni singolo acquisto che il bene comprato non cada in comunione, con la separazione invece l’acquisto separato è la regola ma se i coniugi decidono di acquistare una casa e desiderano intestarla ad entrambi, possono certamente farlo.

A tal fine, è sufficiente che effettuino un acquisto congiunto in comproprietà, esattamente come se fossero due soggetti tra loro estranei: in tal modo si creerà una comunione volontaria ed ognuno sarà titolare della propria quota.

 

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