Divorzio e Tenore di vita: decisione storica in Cassazione

Assegno di divorzio: decisione storica in Cassazione.

Per misurare l’assegno di mantenimento in sede di divorzio la Cassazione, con la sentenza n. 11504 del 2017 escludeva come parametro il tenore di vita tenuto durante il matrimonio.

Questa pronuncia rivoluzionaria ha iniziato a cambiare radicalmente il perimetro delle decisioni dei Giudici in materia di divorzio dei coniugi.

La Cassazione ha voluto affermare un principio molto chiaro: posto che con il divorzio l’unione matrimoniale si estingue, determinare le successive obbligazioni di mantenimento sulla base del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, significherebbe non valorizzare l’interruzione del legame, vincolando in eterno (o quasi) i coniugi a un rapporto ormai chiuso e lasciato alle spalle.

I Giudici hanno infatti affermato che “Il parametro del tenore di vita" è in forte contrasto con la “natura stessa dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti, con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale”.

Escludere il tenore di vita dai parametri che concorrono a determinare l’assegno divorzile, significa quindi prendere atto che gli effetti economici intrinseci al matrimonio si concludono con la sua estinzione.

La sentenza del 2017 ha rappresentato il primo passo di un percorso che ha ridefinito radicalmente presupposti e natura dell'assegno di divorzio.

 

La successiva Sentenza (22434/2018) della Cassazione a Sezioni unite, infatti, ha così descritto l’assegno divorzile come uno strumento di natura assistenziale, compensativa e perequativa tra i coniugi.

Escluso il tenore di vita, da allora l’assegno è riconosciuto al coniuge che dimostri di averne effettivamente bisogno - perché privo di redditi sufficienti al proprio mantenimento – e quando la ragione risieda nell’aver sacrificato o pregiudicato la propria carriera lavorativa o professionale, per dedicarsi prevalentemente alla famiglia ed alle sue esigenze.

La misura dell’assegno, stabiliti i due presupposti assistenziali e compensativi di cui sopra, è ispirata a una esigenza perequativa dei redditi dei due ex coniugi: sarà quindi necessaria un’opera di comparazione tra redditi dell’ex marito o dell’ex moglie, per dare all’assegno quella misura economica che li renda possibilmente tra loro pari.

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