Videoterminalista e orari di lavoro

Salve, con contratto di lavoro del Commercio e mansioni che attribuiscono lo stato di videoterminalista è legale il seguente orario: - 08h30-10h45: lavoro - 10h45-11h15: pausa obbligatoria - 11h15-13h00: lavoro - 13h00-14h30: pausa pranzo - 14h30-16h45: lavoro - 16h45-17h15: pausa obbligatoria - 17h15-19h00: lavoro Ore retribuite: 8. A mio avviso è sufficiente l'art. 175 Dlgs. 81 08 a renderlo illegale. Potrebbe darmi un riferimento legale preciso che sottolinei la NON possibilità di obbligare le pause di 30 minuti (NON retribuite) rendendo, quindi, il lavoro a turni in un contratto che non lo prevede esplicitamente? Grazie del supporto. Resto in attesa di un vostro riscontro.
Diritto del lavoro (07/12/2017)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:
In base a quanto riferitoci, Lei svolge mansioni, che includono l’utilizzo di videoterminali, secondo il seguente orario di lavoro: 8,30-13,00 e 14,30-19,00, ricevendo però la retribuzione solo per 8 ore. Invero, lei ha diritto a vedersi retribuire tutte le 9 ore di lavoro che svolge quotidianamente dal momento che la legge prevede espressamente che, nel suo caso, le pause sono da considerare <> (cfr. art. 175, comma 7, D.Lgs. 81/2008, che qui sotto le riporto). Il riferimento di Legge su cui si basa tale conclusione è l’art. 175 del D.Lgs. 81/2008 - da Lei correttamente individuato - il quale prevede che: << 1. Il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. 5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. 7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.>>. Per altro verso, sottolineo che il comportamento aziendale che le impone pause di 30 minuti ogni due ore circa di lavoro è corretto e non farlo comporterebbe non solo violare quanto previsto dall’art. 175, comma 3, D.Lgs. 81/2008, sopra riportato, ma anche esporre a seri rischi la sua salute.
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