Padre assente da tutta la vita. Quale illecito e quale risarcimento?
A seguito della morte di mia madre quando avevo pochi mesi, mio padre mi ha abbandonata e mia zia mi ha preso in affido. Non ha mai chiesto un euro da mio padre. Adesso sono maggiorenne non vivo più con mia zia ma in affitto. Penso spesso che tutto quello che mi avrebbe dovuto dare mio padre quando ero piccola mi farebbe comodo per creare la mia famiglia e vivere decentemente. Lui si è risposato ma non ha altri figli oltre me. Cosa posso pretendere ancora da lui visto che ormai non sono più maggiorenne?
Potrebbe valutare una azione per risarcimento del danno da privazione genitoriale.
Il genitore assente, infatti, consuma un illecito e viola i diritti costituzionalmente garantiti del figlio.
Non si tratta di un rimborso, quindi, che piuttosto spetterebbe ai soggetti che l'hanno mantenuta in vece del padre, ma di un ristoro per la lesione dei propri diritti.
Sottrarsi ai doveri genitoriali è un illecito endofamiliare.
Naturalmente il danno deve essere provato, non essendo sufficiente documentare l'assenza del padre: occorre quindi determinare in che termini l'assenza della figura paterna abbia cagionato un danno materiale e non patrimoniale (quindi biologico, anche di natura psicologica) al figlio e adottare un giudizio prognostico, su come sarebbe stata la vita del figlio, con il sostegno del genitore.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Roma
"L'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole in conseguenza del disinteresse mostrato dal genitore, tuttavia, presuppone la prova delle conseguenze dannose che da ciò siano derivate al figlio e, dunque, degli effetti negativi subiti dal medesimo in conseguenza dell'assenza del genitore; a tal fine non può ritenersi, invero, la mera deduzione della condotta inadempiente del genitore." Tribunale Roma, Sez. I, Sentenza, 01/08/2019, n. 15949
Necessità della prova confermata dalla Suprema Corte di Cassazione
"'illecito endofamiliare non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. In particolare, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisce a fini risarcitori deve anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante. Tale onere probatorio non è stato soddisfatto dalla ricorrente." Cass. civ., Sez. I, 09/03/2020, n. 6518.
Da quanto descrive, in ogni caso, la totale assenza delle figura paterna è un dato assodato.