Cosa succede al contratto di lavoro in caso di cessione del ramo d'azienda?
Occorre premettere che, a norma dell'art. 2112 del Codice Civile, "in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano".
Inoltre, sempre nello stesso articolo è previsto che il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Questa premessa è necessaria in quanto sarebbe opportuno chiarire con la Vostra attuale azienda il motivo per il quale Vi viene chiesto di dimettervi, posto che con il trasferimento del ramo d'azienda del quale fate parte il rapporto di lavoro continuerebbe automaticamente con l'azienda acquirente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2112 del Codice Civile.
Peraltro la nuova assunzione, non tenendo conto dell'anzianità pregressa (è, infatti, una nuova assunzione), avverrebbe nel cosiddetto regime di "job act", ovvero in un regime di tutele crescenti in caso di licenziamento (e non nel regime di tutele previste per tutte le assunzioni ante job act).
Chiarito questo aspetto, se è proprio necessario questo passaggio Vi consigliamo, prima di procedere a rassegnare le dimissioni, di ottenere dall'azienda che dovrebbe assumervi un formale impegno all'assunzione, con lettera che contenga gli estremi del nuovo rapporto di lavoro (mansione, inquadramento, retribuzione, inizio del lavoro, esclusione del periodo di prova).
Questo impegno, che rappresenta un vero e proprio contratto preliminare, Vi tutelerebbe in caso di mancata assunzione nella nuova azienda con la possibilità di ottenere dalla stessa un risarcimento del danno.