L'azienda può trasferire il lavoratore che beneficia della legge 104?

Buongiorno, godo della lg.104 per mio figlio minore. Otto mesi fa sono stata trasferita presso la sede più lontana. Prima impiegavo 5 minuti ad arrivare al lavoro e oggi circa 1 ora. Fatico a farmi bastare le 24 h di permessi lg.104. Vorrei sapere se posso chiedere il trasferimento e come fare a replicare ad un loro rifiuto. Grazie
Diritto del lavoro (22/05/2021)
lawyer
Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
Segui l’avvocato
Risposta:

Per rispondere al Suo quesito occorre premettere un principio generale e consolidato, espresso anche in diverse sentenze, secondo il quale il lavoratore che, in base all’articolo 33 della legge 104/1992, assiste un familiare disabile non può essere trasferito da una sede di lavoro a una nuova su semplice decisione del datore di lavoro non concordata con il dipendente.

Pertanto, il datore di lavoro non può trasferire un proprio dipendente se quest’ultimo cura e assiste un familiare portatore di handicap (anche non in forma grave). Infatti, la necessità assistenziale nei confronti di quest’ultimo prevale sempre sulle esigenze di produzione e di organizzazione dell’azienda.

A riguardo segnaliamo una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 214015/2017), secondo la quale il lavoratore con la 104 ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del disabile da lui assistito. Allo stesso modo non può essere trasferito dal datore di lavoro in un’altra sede dell’azienda senza il proprio consenso. Ciò vale anche se il trasferimento non comporta lo spostamento a una nuova unità produttiva o si realizza nell’ambito dello stesso Comune.

Segnaliamo, inoltre, che è diritto del dipendente con la 104 di scegliere, al momento dell’assunzione, la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza o domicilio del familiare disabile e che tale scelta può essere esercitata anche in un momento successivo alla firma del contratto, con una richiesta di avvicinamento.

Alla luce di quanto sopra riteniamo che vi possano essere gli estremi per chiedere un avvicinamento e che un eventuale rifiuto da parte dell'azienda potrebbe essere oggetto di contestazione.

Per completezza di informazione Le segnaliamo che gli unici casi in cui si può trasferire un lavoratore con la 104 si verificano quando il datore di lavoro dimostra la sussistenza di specifiche esigenze tecnico-produttive od organizzative, le quali impediscano una soluzione diversa dal trasferimento geografico del posto di lavoro.

Inoltre, secondo la giurisprudenza, è possibile il trasferimento nel caso di incompatibilità ambientale del dipendente o in caso di definitiva soppressione del posto di lavoro (casi nei quali l’esigenza del datore di lavoro al trasferimento coincide con quella del lavoratore a non perdere la propria occupazione).

Dunque se l’azienda motiva il trasferimento con ordinarie esigenze di natura organizzativa, il trasferimento necessita del consenso del dipendente.

Se invece vi sono altre e più gravi necessità (come quelle appena elencate), può tornare a prevalere il diritto dell’azienda di spostare il lavoratore ad un’altra unità produttiva.

CONTATTA L’AVVOCATO
Prenota subito online
Dove ci trovi
se vuoi incontrarci di persona
Se vuoi incontrarci di persona e conoscerci ci trovi in Via Crocefisso 6 a Milano, presso gli uffici di Avvocato Accanto, tutti i giorni da lunedì a venerdì e su appuntamento anche il sabato. Ti aspettiamo.
mappa avvocato accanto
Non hai trovato ciò che cercavi?
Fai una domanda