Trasferimento del dipendente pubblico con figlio minore affetto da handicap grave.
Sono un dipendente del Comune di [...] a tempo indeterminato dal 2008. Per due volte mi sono visto rifiutare la richiesta di nulla osta per un altro ente pubblico nonostante avessi fatto presente di essere genitore di un bambino di 4 anni portatore di handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 con necessità di assistenza continua.
All'ultimo diniego, dopo aver fatto richiesta di accesso atti e la verifica delle motivazioni, ho potuto notare che la mia situazione familiare non è stata minimamente considerata, il loro criterio di rilascio dei nulla osta è stato basato sull'anzianità di servizio. Premetto che sono stato assunto a tempo indeterminato nel 2008, nel 2018 ho vinto un concorso pubblico per la categoria D e la mia richiesta di nulla osta è stata fatta a Settembre 2019. Ho comunque ottemperato all'obbligo dei 5 anni. Come posso far valere i miei diritti?
La legge n. 104 del 1992 ha come scopo primario quello di favorire i soggetti affetti da handicap e chi presti loro assistenza. In particolare, per quanto rileva nell’ambito della questione qui posta, l’art. 33 della legge 104, ai commi 3 e 5, chiarisce che anche i genitori e i familiari che assistano con continuità un parente affetto da handicap, con cui convivano, hanno diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina, ove possibile. Peraltro, tale possibilità sussiste non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento.
Pertanto, lei avrebbe tutto il diritto a che le venga riconosciuto il nulla osta al trasferimento, in quanto lo stesso sarebbe motivato dalle suddette esigenze comprovate.
In tal senso, tuttavia, pesano le parole “ove possibile”, rinvenibili direttamente nella norma sopracitata, che insistono su un particolare: l’interesse di cui lei è portatore è mitigato e deve pur sempre essere compatibile con quello dell’ente pubblico di riferimento, il quale può opporsi alla richiesta di mobilità volontaria.
Nondimeno, i motivi per cui l’ente può opporre il proprio dissenso nei confronti del trasferimento del dipendente devono essere fondati su concrete esigenze riferibili agli incarichi che egli sia deputato a svolgere, che siano di ostacolo all’assegnazione ad altra sede territoriale. Le ragioni addotte per la mancata accettazione del nulla osta non possono, pertanto, fondarsi unicamente sulla carenza di dipendenti all’interno dell’ufficio di provenienza, o su altri motivi non comprovati.
Su questa scorta si precisa che quello al trasferimento è un diritto soggettivo del dipendente, il cui rifiuto è giustificabile solo sulla base di un bilanciamento degli interessi con quelli del datore di lavoro, e con onere probatorio a carico di quest’ultimo, che è tenuto a motivare la decisione.
La questione dell’anzianità di servizio, che l’ente avrebbe adottato come unico criterio per rifiutarle il nullaosta al trasferimento, in base a tutte le considerazioni sopra elencate, non sarebbe un motivo valido. Si consiglia, pertanto, di redigere una lettera indirizzata all’ente pubblico in questione, possibilmente con l’assistenza di un legale, specificando che, in caso di mancata soddisfazione della richiesta oggetto della comunicazione, si agirà per vie legali.