Chi è obbligato a pagare il tfr in caso di trasferimento d'azienda?
Nel premettere che sarebbe opportuno conoscere con precisione come è avvenuto il passaggio tra la vecchia azienda e la nuova (trasferimento d'azienda, fusione, cessione ramo d'azienda?), il riferimento normativo per rispondere al Suo quesito è rappresentato dall'art. 2112 del Codice Civile che disciplina dettagliatamente le sorti del lavoratore, e dei suoi crediti verso il datore di lavoro, in caso di trasferimento d'azienda.
In particolare, il comma 2 dell'art. 2112 del Codice Civile prevede testualmente che "Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento".
Ancora più nel dettaglio, segnaliamo che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27507 dello scorso 28 ottobre 2019, in materia di obbligo del pagamento del TFR ha ribadito che, in caso di cessione d’azienda o di un ramo di essa, come tale disciplinata dall’art. 2112 c.c., il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito, per la quota di Tfr maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà legislativamente stabilito, rimanendo, inoltre, l’unico soggetto obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione.
Il datore di lavoro cedente, invece, rimane obbligato nei confronti del lavoratore ceduto per la quota di Tfr maturata durante il periodo antecedente al trasferimento aziendale.
In sostanza, applicando la norma di legge citata e l'orientamento della Corte di Cassazione, Lei avrà diritto di chiedere il pagamento della quota di TFR maturata fino al 2013 sia alla vecchia azienda (cedente) sia all'attuale azienda (cessionaria), in quanto responsabili solidamente (ovvero entrambi).
Per quanto riguarda, invece, la quota di TFR maturata successivamente al 2013, rimane responsabile soltanto la Sua attuale azienda e non la vecchia.