Eredità: subentro nelle garanzie date dal defunto?

Buongiorno, volevo porvi il seguente quesito. E' da poco morta mia madre e gli eredi legittimi sono: mio padre, io e mio fratello. Il quesito è articolato su due punti: 1. Ho scoperto che mio fratello esercitava una forma di violenza psicologica su entrambi i genitori, 'costringendoli' a versare mensilmente delle somme di denaro sul suo C/c e ad eseguire pagamenti di utenze e spese varie. Volevo sapere se questo costituisce reato perseguibile ai sensi di legge 2. Ho scoperto che entrambi i genitori erano garanti sul mutuo accesso da mio fratello sulla prima casa. Con la morte di mia madre questo essere garante si trasferisce anche a me? Se si in che forma? Ed eventualmente quali azioni potrei intraprendere per tutelarmi dal rischio di contrarre tale 'debito'? Ringrazio cordialmente
Eredità e Successioni (21/03/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Preme da subito chiarire il punto della condotta penalmente rilevante: l’ipotesi criminosa che ci illustra rientra nei reati procedibili a querela della persona offesa. Ciò è a dire che solo il soggetto vittima della condotta può denunziare la fattispecie alle autorità competenti e quindi richiedere l’esercizio dell’azione penale. In concreto sarà pertanto una iniziativa che potrà essere assunta da Suo padre, soggetto sostanzialmente danneggiato dalle condotte di Suo fratello. Peraltro, anticipando il tema dei risvolti successori, le quote del patrimonio eventualmente versate dai Suoi genitori a beneficio di uno solo degli eredi c.d. legittimi (e in particolare con riferimento ai pagamenti svolti da Sua madre, la de cuius) possono essere oggetto di azione di riduzione (e quindi di azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte) nei confronti di Suo fratello. È uno schema che va esaminato: sia sulla scorta dell’insieme dell’asse ereditario lasciato da Sua madre, sia in relazione a quanto dalla stessa corrisposto a beneficio di Suo fratello (se si tratta di somme contenute, escluderei tale procedura). ** In punto trasmissibilità per successione della garanzia assunta in vita dal de cuius, Le confermo che si tratta di una obbligazione che rientra a tutti gli effetti nell’asse ereditario. L’assetto patrimoniale, infatti, che il de cuius trasmette in eredità è composto di tutte le posizioni, attive e passive, che in vita facevano capo allo stesso. In particolare, per posizioni attive e passive s’intendono tutti i rapporti economici, patrimoniali, creditizi, debitori. Tra le forme di garanzia – ad esempio - la fideiussione si trasmette agli eredi, i quali subentrano nel rapporto con gli stessi poteri che spettavano al defunto, e possono recedere solo secondo le condizioni previste per il recesso dell’obbligato originario. Pertanto, in caso di impossibilità di recedere, sono obbligati all’adempimento pro quota dell’obbligazione fidejussoria. Nella fattispecie occorre pertanto valutare, a Sua tutela e anche a tutela di Suo padre, per la quota di eredità, l’istituto dell’accettazione con beneficio di inventario. Mediante l’accettazione con beneficio di inventario, l’erede risponde dei debiti trasmessi esclusivamente entro i limiti dei beni a lui pervenuti, non rispondendone con il proprio patrimonio. Naturalmente, può anche accedersi alla rinuncia dell’eredità, rimanendo estranei ai rapporti patrimoniali attivi e passivi del de cuius. *** In conclusione, precisato che non abbiamo ancora preso visione degli atti (su tutti, il dedotto atto in garanzia), sussiste la possibilità concreta che con l’accettazione dell’eredità Lei subentri, per la sola sua quota di eredità, nella posizione di garante a beneficio di Suo fratello già assunta da Sua madre. Per evitare di assumere questa posizione ovvero di rispondere con il Suo patrimonio di una eventuale escussione della garanzia, le opzioni sono la rinuncia all’eredità o l’accettazione con beneficio di inventario.
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