La revoca della rinuncia all'eredità: quali presupposti?
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
Il nostro ordinamento riconosce a chi ha rinunciato all'eredità la facoltà di revocare tale decisione, rendendo una dichiarazione contraria a quella effettuata con l'atto di rinuncia.
La revoca della rinuncia all'eredità è disciplinata dall'articolo 525 del codice civile, che dispone che fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.
La revoca della rinuncia all'eredità è quindi possibile in presenza di due fondamentali presupposti:
- va fatta necessariamente prima che il diritto di accettare l'eredità si prescriva e, quindi, nel termine massimo di dieci anni dall'apertura della successione;
- l'eredità non deve essere stata accettata da altro dei chiamati.
Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie, Lei potrà effettuare la revoca della rinuncia all'eredità, qualora ricorrano i due presupposti sopra specificati.
Avvocato Marta Calderoni