La revoca della rinuncia all'eredità: quali presupposti?

Salve,la questione è la seguente:mia nonna è morta in aprile 2015,nel dicembre dello stesso anno in tribunale ho firmato dei documenti che io,in buona fede, non ho letto in quanto preparati da mio fratello avvocato(aiutato da mia madre e mia zia,eredi legittime);solo ora ho scoperto che si trattava di rinuncia all'eredità e che mia nonna aveva fatto testamento(di cui io non sapevo nulla);all'epoca ero già coniugata con figlia.Posso agire per far valere i miei diritti e/o quelli di mia figlia(visto il danno economico ingente)?Grazie
Eredità e Successioni (21/03/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

Il nostro ordinamento riconosce a chi ha rinunciato all'eredità la facoltà di revocare tale decisione, rendendo una dichiarazione contraria a quella effettuata con l'atto di rinuncia. 

La revoca della rinuncia all'eredità è disciplinata dall'articolo 525 del codice civile, che dispone che fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.

La revoca della rinuncia all'eredità è quindi possibile in presenza di due fondamentali presupposti:

  • va fatta necessariamente prima che il diritto di accettare l'eredità si prescriva e, quindi, nel termine massimo di dieci anni dall'apertura della successione;
  • l'eredità non deve essere stata accettata da altro dei chiamati.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie, Lei potrà effettuare la revoca della rinuncia all'eredità, qualora ricorrano i due presupposti sopra specificati.

 

Avvocato Marta Calderoni

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