Divisione giudiziale della comunione ereditaria
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
Se Sua madre e le tre sorelle accettano leredità, si formerà una comunione ereditaria.
A tal proposito segnaliamo che ogni coerede può domandare in qualsiasi momento la divisione, che è l’atto con il quale si scioglie la comunione ereditaria; la divisione può essere di tre tipi: amichevole, giudiziale o testamentaria.
La divisione testamentaria è effettuata direttamente nel testamento dal defunto, che divide i suoi beni tra gli eredi mediante le disposizioni testamentarie. Se ciò non è avvenuto nel caso di specie, rimangono le seguenti alternative:
- divisione amichevole (o contrattuale): allorché i coeredi riescono a raggiungere un accordo sulle modalità della divisone, che viene quindi effettuata mediante la stipulazione di un contratto nel quale sono assegnati determinati beni a ciascun coerede;
- divisione giudiziale: si ha invece quando non vi è accordo tra i coeredi: in tale ipotesi ciascuno di essi può rivolgersi al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, chiedendo al Giudice di pronunciare un provvedimento di scioglimento della comunione e di divisione della massa ereditaria.
La domanda di divisione si presenta al Tribunale mediante atto di citazione; con tale procedura - che è una causa civile a tutti gli effetti - nel caso di specie verrà effettuata una perizia sul valore dell'immobile e del terreno, si procederà alla divisione ed all’accertamento delle rispettive quote di Sua madre e delle tre sorelle e, laddove persista la mancanza di un accordo tra le coeredi, il Tribunale disporrà la vendita all’asta dell’immobile.
Qualora invece tra i quattro chiamati all'eredità, soltanto Sua madre la accettasse, potrebbe disporre solo della sua quota di un quarto ma non dell'intero bene (appartamento e terreno).