Il cane del defunto cade in successione?

Dopo la morte di mio fratello abbiamo fatto successione con la moglie 2/3 A lei e 1/3 A me.tra noi ci sono degli scontri per il mio terzo. Inoltre in casa c é una canina di 14 anni che lei non vuole..credo che giuridicamente il cane sia un oggetto..si può accettare eredità ma non il cane? Può dirmi prendilo Te, io non lo voglio?preciso che io causa marito non posso tenerlo. Molte grazie
Eredità e Successioni (15/11/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

Il cane regolarmente registrato all'anagrafe canina fa parte dell'asse ereditario di una successione, al pari degli altri beni di proprietà del defunto.

Dunque nel caso di specie, oggetto della comunione ereditaria tra Lei e Sua cognata saranno tutti i beni mobili e immobili che appartenevano al defunto, ivi compresa la cagnolina.

Se l'eredità è stata accettata, l'accettazione riguarda tutti i beni: non è legittima una accettazione parziale di alcuni beni e di altri no.

Nel caso di specie, abbiamo compreso che né Lei né Sua cognata avete intenzione di tenere con Voi il cane: pertanto, se c'è accordo tra Voi in tal senso, potrete venderlo ad un soggetto terzo.

Inoltre precisiamo che sarebbe opportuno chiedere o azionare giudizialmente lo scioglimento della comunione ereditaria attualmente in essere, in tal modo giungerete ad una definizione dei rapporti tra Lei e Sua cognata e non rimarrete vincolate.

A tal proposito segnaliamo che ogni coerede può domandare in qualsiasi momento la divisione, che è l’atto con il quale si scioglie la comunione ereditaria; la divisione può essere di tre tipi: amichevole, giudiziale o testamentaria.

La divisione testamentaria è effettuata direttamente nel testamento dal defunto, che divide i suoi beni tra gli eredi mediante le disposizioni testamentarie. Non essendo questo il Vostro caso, rimangono le seguenti alternative:

  • divisione amichevole (o contrattuale): allorché i coeredi riescono a raggiungere un accordo sulle modalità della divisone, che viene quindi effettuata mediante la stipulazione di un contratto, nel quale sono assegnati determinati beni a ciascun coerede.
  • divisione giudiziale: si ha invece quando non vi è accordo tra i coeredi: in tale ipotesi ciascuno di essi può rivolgersi al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, chiedendo al Giudice di pronunciare un provvedimento di scioglimento della comunione e di divisione della massa ereditaria.

 

Avvocato Marta Calderoni

 

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