Decesso del soggetto non sposato e padre di un minore. Chi e come eredita?

Buonasera. Il mio ex compagno (non siamo mai stati sposati né uniti civilmente) sostiene che, in caso di suo decesso, i debiti della sua attività commerciale ricadrebbero su nostra figlia minorenne e, di conseguenza, su di me. È vero ciò che dice?

Eredità e Successioni (18/07/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Quanto afferma il Suo ex compagno non è del tutto corretto.

La posizione della compagna.

Tra di Voi non esiste un vincolo matrimoniale e, pertanto, in caso di decesso dell'ex compagno Lei non sarà chiamata all'eredità (se non, per completezza, nel caso in cui l'ex compagno La costituisse erede con testamento).

Pertanto non essendo Lei erede legittima e necessaria, non avrebbe certamente alcun beneficio economico e/o patrimoniale dal decesso del soggetto in questione e nemmeno dovrebbe rispondere dei debiti del de cuius.

In concreto: l'eredità dell'ex compagno non La riguarda. 

Sempre per completezza, precisiamo che l'unione civile è riservata alle coppie delo stesso sesso; per le coppie eterosessuali, insieme al matrimonio, è prevista la dichiarazione di convivenza di fatto, quale strumento per dare una "forma" alla relazione. Tuttavia, la convivenza di fatto non prevede effetti successori (in concreto, nemmeno il convivente formalizzato è chiamato all'eredita del convivente deceduto).

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La posizione della figlia.

La figlia, invece, in caso di dipartita del padre è chiamata all'eredità: essendo minorenne, l'accettazione dell'eredità deve svolgersi con beneficio di inventario e mediante l'accesso al Giudice Tutelare.

È, infatti, il Tribunale a valutare in ultima istanza se l'accettazione dell'eredità per la minore sia un fenomeno che rechi effettivamente beneificio (e non debiti appunto) ed è lo stesso Tribunale ad autorizzare l'accettazione.

Sono quindi garantiti dei passaggi, che non espongono la minore a situazioni debitorie.

L'accettazione con beneficio di inventario comporta che l'erede risponda dei debiti del de cuius, solo con la parte del patrimonio attiva lasciata da questi e non con il proprio patrimonio.

Ad esempio: il de cuius lascia verzo Tizio € 120.000,00 di debito e l'eredità vale complessivamente € 100.000,00. L'erede con beneficio di inventario risponderà del debito solo fino ad € 100.000,00 che è la somma ricevuta in eredità. 

Anche in tal caso, il patrimonio della madre (ex compagna) rimane distinto da quello dell'eventuale deceduto.

Resta fermo che la figlia, come tutti i chiamati all'eredità, non è obbligata ad accettare l'eventuale eredità del padre (specie se rechi dei debiti): anche la minore può rinunciare all'eredità. La rinuncia, non ha bisogno, al contrario dell'accettazione, di alcun passaggio in Tribunale. 

La rinuncia all'eredità comporta che i creditori del de cuius nulla possano chiedere ai chiamati all'eredità. 

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