Chi deve pagare le spese condominiali ordinarie, il proprietario o l'usufruttuario?
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
A norma dell'art. 979 c.c., la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario: ciò significa che, al decesso di Suo padre, il suo diritto di usufrutto si estinguerà automaticamente e si consoliderà in capo a Lei la piena proprietà dell'immobile.
Quanto sopra indipendentemente dall'accettazione o dalla rinuncia all'eredità di Suo padre (che avrà ad oggetto eventuali altri beni ma non il diritto di usufrutto, poiché questo - come detto - si estinguerà al momento della morte).
Per quanto concerne, invece, il pagamento delle spese condominiali ordinarie, precisiamo che, a seguito della riforma del Condominio, l'art. 67, ottavo comma, delle Disposizioni di attuazione del nostro codice civile prevede oggi che il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.
Pertanto nel caso di specie l'amministratore del condominio potrà richiedere il pagamento delle spese indistintamente a Lei, titolare della nuda proprietà, e a Suo padre, titolare dell'usufrutto (seppur il diritto sia stato oggetto di pignoramento e, dunque, sia oggi sottoposto alla custodia di IVG): consigliamo pertanto di continuare a versare le spese condominiali.