Covid – 19. Il lavoratore in smart working può essere obbligato a delle ferie “forzate"?

L'azienda impone ferie ad intermittenza. Oggi sono stato avvisato che sarò in ferie anche tutta settimana prossima, facendomi andare in negativo. Questo comportamento da parte del datore di lavoro è lecito?

Diritto del lavoro (05/05/2020)
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Autore:
Avvocato Federica Annoni
Diritto del lavoro, Jobs Act
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Risposta:

Anche se solitamente le ferie sono concordate tra dipendente e datore di lavoro, secondo l’art. 2109, comma 2, c.c. è il datore di lavoro a stabilire il periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo, nel rispetto del periodo minimo previsto dalle leggi e dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro potrà, quindi, scegliere l’esatta collocazione del periodo di ferie del dipendente, anche senza accordarsi con quest’ultimo, purché tenga conto anche delle esigenze del lavoratore, assicuri il godimento del periodo minimo di 2 settimane di ferie previsto dalla legge nell’anno di maturazione, o del diverso periodo stabilito dal contratto collettivo applicato, assicuri che il restante periodo di ferie sia goduto entro i successivi 18 mesi dall’anno di maturazione, salvo diversa previsione del contratto collettivo, comunichi al lavoratore con sufficiente e congruo anticipo la collocazione delle giornate di ferie spettanti.

In condizioni normali (ad esempio per le ferie estive) è l’azienda a comunicare preventivamente il periodo in cui i lavoratori possono assentarsi dal lavoro. Ogni dipendente presenterà poi richiesta scritta recante i giorni di ferie.

In ragione di fatti eccezionali come il Covid19 il datore di lavoro può imporre le ferie a tutti i dipendenti dell’azienda, proprio in virtù delle esigenze produttive ed organizzative determinate dalla situazione di emergenza nazionale legata alla diffusione del virus.

In ogni caso le ferie forzate vogliono essere un modo per garantire la retribuzione ai dipendenti per i quali è stata sospesa l’attività. Laddove invece è possibile proseguire in smart working, le ferie imposte unilateralmente non trovano giustificazione.

Naturalmente, eventuali accordi diretti tra azienda e lavoratore resterebbero validi.  

È inoltre da considerare che il Governo e le parti sociali hanno sottoscritto il 14 marzo 2020 un “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” nel quale oltre all’utilizzo dello smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza, si raccomanda di utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili, nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.

Solo nel caso in cui l’utilizzo degli istituti predetti non risulti sufficiente, si potranno utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

Alla luce di tale protocollo e tenuto conto delle considerazioni di sopra, il comportamento dell’azienda che conceda lo smart working, ma comunque ricorra alle ferie forzate non risulta del tutto corretto.

 

Avvocato Federica Annoni

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