aggravamento della servitù di passaggio: è possibile?

Nel mio giardino c'è una servitù di passaggio ad uso agricolo per il terreno confinante (per passaggio di massimo 10 trattori al anno) Non ho mai impedito l'accesso perché è un loro diritto di passare. Ora però il vicino vuole che la servitù di passaggio diventi una strada con vari servizi di fondo per una futura costruzione nel suo terreno. Mi posso imporre visto che è sempre stato agricolo e se fosse poi mi trovo una strada in giardino?
Immobili (30/12/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
In merito al Suo quesito, Le premettiamo che la legge stabilisce il divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù: precisamente statuendo che “il proprietario del fondo dominante (il Suo vicino) non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente (Lei)” così come “il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo”. Nel Suo caso, bisogna capire se le innovazioni del fondo dominante possano incidere in sulla natura ed estensione dell’utilità che ne deriva e sulle esigenze che la servitù è destinata a soddisfare, oppure, pur lasciando immutata l’essenza della servitù, incidano sulle modalità concrete di esercizio di essa in maniera tale da rendere più gravosa la condizione del fondo servente. Nella prima ipotesi, infatti, l’innovazione è assolutamente vietata in quanto essa altera il contenuto essenziale della servitù. Nella seconda ipotesi è necessario, perché si incorra nel divieto di cui sopra, che in dipendenza delle modificazioni apportate al fondo dominante e dalla loro incidenza sulle modalità di esercizio della servitù, il fondo servente subisca un pregiudizio effettivo, che va accertato caso per caso. Infatti, la giurisprudenza ha più volte stabilito che l'aggravamento dell'esercizio in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente e se il sacrificio con la stessa imposto sia maggiore rispetto a quello originariamente previsto, dovendosi valutare non solo la nuova opera in sé stessa ma anche le implicazioni che ne derivano a carico del fondo servente, assumendo al riguardo rilevanza non solo i pregiudizi attuali ma anche quelli potenziali connessi e prevedibili, in considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul predetto fondo. In tal caso Lei potrebbe agire in giudizio per far valere il mutamento della situazione attraverso la cd. actio negatoria servitutis. Le suggeriamo inizialmente di contestare la decisione del Suo vicino, riportandosi al divieto di cui alla premessa.
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