Tradimento del coniuge: che ipotesi di accordo bonario?

Sono stato tradito (reo confessa e con prove documentate). 2 figli, 22 - 19 anni. Lavoratore dipendente 70mila euro/anno 53 anni, coniuge traditore 30mila euro/anno, 54 anni. Casa di proprieta, in comunione di beni. Altro patrimonio mobiliare circa 50 mila euro. Che tipo di accordo ragionevole, senza conflitto è ipotizzabile? Grazie
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (05/04/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Gli elementi da esaminare per la valutazione della fattispecie che ci sottopone, nell'ottica di disciplinare il régime di separazione, sono i seguenti:

- diritto di abitazione della casa familiare

- assegno di mantenimento/alimenti al coniuge

- assegno di mantenimento a beneficio dei figli, collocazione e frequentazione degli stessi.

° Diritto di abitazione.

Il primo effetto della separazione comporta naturalmente l'allontanamento materiale dei coniugi e pone il tema dell'assegnazione della casa familiare. Tale aspetto non è di poco conto anche sotto il profilo delle conseguenze economiche sulle altre voci sopra citate. Immaginiamo, infatti, che la casa familiare sia oggetto di diritto di abitazione della moglie con i figli. Tale assetto comporterà un contributo al mantenimento minore verso i figli da parte del padre, rispetto all'ipotesi che questi siano collocati con la madre presso altra abitazione in locazione. Tale ultima soluzione implicherebbe verosimilmente, per il coniuge più facoltoso (ovvero, Lei), un contributo anche al pagamento della locazione (nell'interesse dei figli). Occorre pertanto stabilire a quale componente il nucleo familiare sia assegnata la casa, per meglio determinare l'assetto economico complessivo.

° Assegno di mantenimento/alimenti al coniuge.

In ipotesi di tradimento provato, che sia causa della separazione e non mera conseguenza di una crisi già in atto tra la coppia, la nostra giurisprudenza prevede che il coniuge fedifrago perda l'eventuale diritto al mantenimento. 

Precisato tale aspetto, segnaliamo come di recente il c.d. assegno di mantenimento, teso a garantire il medesimo tenore di vita a beneficio del coniuge meno abbiente, sia dai nostri Giudici lentamente eliminato. Se ciò vale senza dubbio in ipotesi di divorzio, in fase di separazione vi sono tuttavia ancora dei residui di efficacia per tale voce di pagamento. 

A tali considerazioni si aggiunga in ogni caso come siamo in ipotesi di un coniuge, Sua moglie, che percepisce una ottima retribuzione, che di fatto detiene una piena capacità lavorativa, che vede e vedrà senz'altro il marito contribuire per ciò che allo stesso compete al mantenimento dei figli. 

Riteniamo possano pertanto ricorrere tutti i presupposti in forza dei quali alla Sua consorte non spetti, ovvero non sia nella posizione di richiedere, alcun contributo economico.

° Assegno di mantenimento a beneficio dei figli, collocazione e frequentazione degli stessi.

Per il nostro Ordinamento entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole. Tali doveri devono essere assolti in proporzione alle capacità economiche dei rispettivi genitori e non tanto in dipendenza della maggiore o minore età dei figli, quanto della loro autonomia economica.

Ciò considerato, laddove i ragazzi non abbiano ancora conseguito una occupazione lavorativa, saranno tutt'ora a carico dei genitori.

Come sopra detto, sulla misura dell'assegno di mantenimento a beneficio degli stessi, incide la loro collocazione. Se entrambi vivranno con la madre, che assolverà le varie spese quotidiane, va da sè che il padre non convivente parteciperà con un esborso maggiore, rispetto all'ipotesi di convivenza dello stesso con i figli.

In tale contesto, debbono anche essere considerate le esigenze e lo stile di vita dei figli, talché un conto è se siano studenti universitari, altro se lavoratori con basso reddito, altro ancora se in attesa di occupazione.

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Svolte le sopraestese premesse, si potrebbe ipotizzare, in via del tutto sommaria e orientativa (un reale e concretizzabile assetto pretende un confronto personale tra i coniugi ed il legale), il seguente assetto:

diritto di abitazione sulla casa familiare assegnato alla moglie (coniuge meno abbiente) con i figli (soggetti per i quali la cautela impone di conservare l'habitat attuale).

nessun assegno di mantenimento/alimenti tra i coniugi

assegno di mantenimento complessivo a carico del padre a beneficio dei figli nella misura compresa in un range tra € 1.200 ed € 1.600 (ovvero tra € 600,00 ed € 800,00 cadauno; incidono le variabili di cui sopra e, non da ultimo, l'eventuale canone di locazione cui sarebbe obbligato il padre che lascia la casa familiare). Spese straordinarie necessarie per i figli (università, corsi di formazione, vacanze studio, corsi sportivi) nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.

Quanto al patrimonio mobiliare stimato in € 50.000,00, è da valutare come sia originato, se in costanza di matrimonio e quindi in comunione dei beni, se per attività professionale del singolo coniuge, se giacente su un conto corrente in comune. 

Preme segnalare che non è da escludere l'ipotesi che i figli siano collocati sempre presso la casa familiare, ma con il padre. In tal caso l'assegno di mantenimento da parte dello stesso a beneficio della prole sarebbe radicalmente ridotto, naturalmente per via della continuatività delle spese quotidiane.

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Sotto il profilo procedurale, sempre nell'ottica di una gestione senza conflitti della separazione, la via consensuale è la più efficace. Questa permette che siano appunto i coniugi a determinare termini e condizioni della separazione, che il Tribunale si limiterà ad omologare.

Peraltro la separazione personale dei coniugi può svolgersi anche mediante negoziazione assistita, procedura che consente di formare l'accordo avanti i legali, senza la necessità di sostenere un'udienza in Tribunale (a differenza della canonica separazione consensuale in Tribunale).

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