Crisi coniugale: il marito può obbligare la moglie a lasciare la casa prima della separazione?

Buongiorno. Da un po' di tempo i rapporti con mio marito non sono sereni. Abitiamo nella casa di sua proprietà e abbiamo due bambine (età scuola materna/primaria). Recentemente mio marito mi ha invitata ad andarmene perchè "è evidente che lì non sono più serena". Confermo che a lungo termine non vorrei stare nella sua casa, ma nell'immediato, senza nessun motivo palese (non ci sono tradimenti, spese esagerate da parte mia, litigi plateali...), potrebbe obbligarmi a trasferirmi? Ovvio che con me dovrebbero venire anche le bambine. Grazie Cordiali saluti
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (17/01/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

No, il coniuge non può obbligare l'altro coniuge a lasciare la casa familiare.

Il regime matrimoniale prevede peraltro l'obbligo di coabitazione e, ove non venga meno mediante provvedimento dell'Autorità competente il vincolo coniguale, tale obbligo persiste. Ciò anche in caso di eventuale diverso accordo dei coniugi (separazione di fatto) e successivo ripensamento.

Se Suo marito ritiene che il vincolo affettivo sia venuto meno, tanto da ingenerare una situazione non più tollerabile in casa o che crei un disagio per la famiglia tutta, dovrà attivare la procedura di separazione.

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Escluso pertanto tale diritto di esclusione del coniuge, segnaliamo che - in tema di famiglia - di scontato e ovvio a priori non esiste alcuna condizione o termine.

È importante segnalarglielo, in riferimento alla collocazione delle minori: al fine di stabilire presso quale genitore siano collocati esclusivamente (o prevalentemente) i figli, è primario valutare il miglior interesse dei minori (c.d. best interest).

Andrà pertanto valutato cosa comporti per i minori eventualmente cambiare casa (se ciò comporti ad esempio cambiare asilo/scuola, rinunciare al tessuto sociale/relazionale già coltivato - anche se in tenerissima età -, affrontare problemi logistici o impedimenti nel frequentare il nucleo familiare allargato [vd. nonni paterni/materni], tra la altre).

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Ad oggi il nostro sistema conosce diversi strumenti per la soluzione della crisi familiare (c.d. ADR, Alternative Dispute Resolution): si pensi ad esempio alla mediazione familiare, percorso di natura stragiudiziale (che di norma consigliano caldamente pure i Tribunali anche nel corso dello stesso processo di separazione), che conferisca alla coppia strumenti di dialogo tesi a ricostruire la capacità di confronto, specie nell'interesse della continuità nell'educazione e mantenimento dei figli (soprattutto se in tenera età e con una prospettiva di obblighi educativi di diversi anni).

Ancora, prima di assumere scelte avventate (sia sotto il profilo di strategia processuale, sia rischiando di violare i doveri matrimonaili, sia in pregiudizio alla prole), sarebbe opportuna l'assistenza di legali che mediante la pratica collaborativa valorizzino le rispettive esigenze e motivazioni dei coniugi, sì da trovare un assetto (anche per la separazione) equilibrato e solido nel tempo.

Avvocato Fabrizio Tronca

 

 

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