Quando c'è responsabilità del professionista ?
Salve Avvocato, Tempo fa mi ero rivolto ad un avvocato per il recupero di un credito di 4000 euro, chiedendo espressamente di inviare diffida e allegare la proforma. L'avvocato ha optato invece per una negoziazione che si è conclusa con un nulla di fatto e un'offerta di soli 1000 euro. Nella stessa seduta era emerso che il mio avvocato non aveva mai richiesto, o anche solo informato del mio credito di 4000 euro, l'altra parte. Ora mi chiede il pagamento di 250 euro. Posso ritenere di avere subito un danno dal mio avvocato e che lo stesso non meriti alcun pagamento? La ringrazio per la risposta.
Diritto del lavoro
(13/06/2017)
Avvocato Fabrizio Tronca
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Risposta:
Rispondiamo subito al Suo quesito, anticipando che il cliente ha il diritto di richiedere al professionista un preventivo contestualmente alla firma di un conferimento dell’incarico professionale. Tale preventivo deve includere il compenso per ogni singola attività che dovrà svolgere il professionista e gli eventuali accordi circa una ripartizione nel tempo dei pagamenti. Questo per evitare che ci siano poi eventuali “sorprese” al termine dell’incarico. Detto ciò, il cliente – quando si rivolge ad un legale - si affida all’esperienza del professionista per risolvere la controversia, il quale opterà per la strategia migliore ad ottenere un risultato positivo. Per tale motivo, l’attività che svolge un avvocato viene definita come un’obbligazioni di mezzi dove l'oggetto è una prestazione conforme ai dati standard di diligenza a prescindere dal raggiungimento di un determinato risultato. Quindi, nel Suo caso, appare indiscusso, che il Suo Avvocato abbia svolto un’attività e che tale attività debba essere retribuita. Come è altrettanto vero che, qualora Lei - dal comportamento poco diligente tenuto dall’Avvocato - abbia subito un danno e sia in grado di provarlo e quantificarlo, potrà a Sua volta iniziare un azione legale volta alla richiesta di risarcimento del danno, tenendo presente che il legale è coperto da un’assicurazione professionale. Sulla proporzionalità del compenso, invece, potrà rivolgersi all’Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto il professionista o confrontarlo con le tabelle dei nuovi parametri forensi, allegate al DM n. 55/2014, che sostituiscono i precedenti compensi degli Avvocati.
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