Responsabilità dell'appaltatore in caso di vizi
La fattispecie che ci sottopone richiede di prendere in esame le obbligazioni dell'appaltatore.
In particolare l'impresa e/o il professionista che assuma l'incarico di eseguire un'opera si obbliga a consegnarla al committente secondo le qualità convenute nell'accordo e, in ogni caso, tipiche di quel bene e priva di vizi (quindi di difetti).
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La denuncia dei vizi dell'opera e quindi la richiesta della risoluzione del contratto e del risarcimento o in alternativa della messa in pristino del bene è soggetta ad un termine di decadenza e ad un termine di prescrizione.
La decadenza ha un termine di 60 giorni dalla scoperta del vizio. Pertanto se entro 60 giorni il vizio non è stato contestato all'appaltarore, il diritto al risarcimento ovvero alla tutela che voglia azionarsi non possono più essere esercitati.
L'eventuale azione, se denunciato il vizio entro il termine di decadenza, si prescrive in 2 anni dal vizio.
In ogni caso si tratta di eccezione che dovrebbe sollevare la controparte, ove ritenesse (e potesse provare) essere trascorso il tempo necessario per la decadenza.
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Il punto dolente e debole della vicenda è l'assenza di una fattura e la mancanza (pare di capire) di un contratto.
Senza tale documentazione - sotto il profilo probatorio - una causa giudiziale si presenta decisamente in salita, posto che l'onere della prova di aver subito un danno spetta a chi ne chieda il risarcimento.
Posto che in generale nessun legale cauto e credibile affermerebbe, peraltro senza conoscere tutti gli elementi della vicenda, con certezza una formulazione tranchant sulle ipotesi di vittoria di una causa, nel nostro caso possiamo senz'altro dire che quantomeno il percorso sarebbe arduo.
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Il suggerimento è pertanto di provare una via non dispendiosa economicamente, ovvero esperire un tentativo stragiudiziale mediante lo Studio Legale, che denunci formalmente i vizi e quindi metta in mora l'impresa, chiedendo il ristoro dei danni.
All'esito dell'invio dell'intimazione, si valuterà il riscontro di controparte e quindi l'opportunità e la percorribilità della via giudiziale.