Il mediatore che si è limitato a far visionare l'immobile ha diritto alla provvigione?
Gentile avvocato,nel mese di ... 2017 sono andata a vedere un appartamento in vendita con un agenzia. All’epoca lo avevo scartato per mancanza di caratteristiche tecniche (mancanza di cappotto termico e facciata da rifare). Dopo ... mesi mi sono recata in in altra agenzia,la quale mi ha riproposto lo stesso immobile (per il quale aveva l’incarico non esclusivo),informandomi che nel frattempo erano stati deliberati lavori di rifacimento facciata e cappotto termico. Con queste nuove caratteristiche ho deciso di acquistare questo appartamento con la seconda agenzia. Ora mi chiedo, la prima agenzia può pretendere una provvigione?(non hanno nessun mandato di vendita ma solo intesa verbale con il proprietario). Io pagherò provvigione alla seconda agenzia ma alla prima ritengo di non dovere nulla in quanto ai tempi mancavano i requisiti strutturali che desideravo avesse l’immobile e quindi il mio interesse era decaduto. Grazie per la risposta
Per rispondere al Suo quesito è innanzitutto opportuno esaminare il disposto dell’art. 1755 c.c., a norma del quale il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.
Il diritto alla provvigione del mediatore, dunque, sorge soltanto qualora costui abbia svolto attività legata da un nesso di causalità alla conclusione dell'affare.
Precisiamo inoltre che vi è giurisprudenza costante nel ritenere che, in tema di mediazione, non sussiste alcun diritto alla provvigione in capo al mediatore quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di quest'ultimo non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute è indipendente dall'intervento del mediatore, che le aveva poste originariamente in contatto, in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove, assolutamente non ricollegabili alle precedenti e da queste condizionate, sicché possa escludersi la rilevanza dell'originario intervento del mediatore.
Nel Suo caso, dunque, riteniamo che la prima Agenzia immobiliare che Le aveva fatto visionare l’immobile (da Lei poi scartato perché carente di alcuni requisiti tecnici) non possa richiederLe alcuna provvigione a seguito della conclusione del contratto di compravendita cui è pervenuta con l’intermediazione della seconda agenzia.
Quanto sopra in considerazione del fatto che la prima Agenzia immobiliare si è limitata a farLe visionare l’immobile, per il quale la trattativa di vendita non è nemmeno stata avviata, stante la mancanza di alcuni requisiti da Lei ritenuti essenziali; la conclusione del contratto di compravendita al quale Lei è successivamente pervenuta è del tutto indipendente dall'intervento del primo mediatore, poiché la trattativa con i proprietari è intervenuta a seguito di una Sua nuova iniziativa, tramite altra agenzia, assolutamente non ricollegabile alla precedente visita effettuata con la prima agenzia.