Proposta di acquisto subordinata al mutuo: profili e disciplina
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo innanzitutto opportuno segnalare quanto segue.
Dalla Sua esposizione abbiamo compreso che Lei e Suo marito avete sottoscritto una proposta di acquisto di un immobile, subordinata alla concessione del mutuo da parte di un istituto bancario; si tratta di una proposta di acquisto che pone una condizione sospensiva e ciò è consentita dall’articolo 1353 del codice civile, a norma del quale si può stipulare un contratto ponendo come condizione la sua eventuale risoluzione in caso di avvenimento futuro ed incerto.
In tale caso, l’avvenimento a cui si subordina il contratto è l’ottenimento del mutuo: se questo viene concesso, l’acquisto può aver luogo, altrimenti esso potrà essere sospeso.
Dunque la proposta di acquisto dell'immobile da Voi effettuata conteneva una specifica clausola sull’inefficacia dell’obbligo di compravendita (che di per sé sarebbe stato vincolante) nel caso in cui il mutuo non Vi fosse concesso entro il termine di giugno 2018 (poi prorogato a ottobre 2018).
Per stabilire se la clausola sulla sospensione abbia o meno effetto, precisiamo che è fondamentale dare comunicazione all’agente immobiliare ed al venditore sia dell’ottenimento del mutuo, sia del rifiuto, sia del ritardo nella risposta, perché in caso di silenzio l’acquisto diventerebbe poi obbligatorio.
Se, dunque, Voi avete comunicato la mancata concessione del mutuo nel termine previsto e non è stata concessa una ulteriore proroga, si può ritenere risolto il contratto concluso con l'accettazione della Vostra proposta di acquisto.
In tale ultimo caso eventuali somme da Voi versate a favore del venditore dovranno essere restituite e l’agente immobiliare non maturerà alcun diritto alla provvigione.
Avvocato Marta Calderoni