Termine di prescrizione per i permessi retribuiti non goduti.
A dicembre mi sono dimesso dal lavoro. Tra il 2009 e il .... in busta paga il datore ometteva i permessi: non li ho goduti e non li ha retribuiti (oltre a non aver usufruito congedo paternità). Il sindacato sostiene possa recuperare fino a 5 anni. È corretto?
Per rispondere al quesito è necessario, innanzitutto, stabilire il tipo di permessi retribuiti non goduti e per i quali non è stata corrisposta la relativa indennità. Si tratta di capire se si tratta di permessi ROL (Riduzione orario di lavoro) o altri tipi di permessi concessi dalla legge, in quanto dalla natura del permesso discende la relativa disciplina in materia di prescrizione.
Le ROL sono un istituto la cui regolamentazione è rimessa alla disciplina stabilita dalle parti, in quanto previsione meramente contrattuale.
Sono dei permessi che il dipendente matura ogni mese e di cui può usufruire in caso di necessità senza perdere la retribuzione. È, quindi, il CCNL di riferimento o il regolamento aziendale a determinare la quantità di permessi ROL ai quali ha diritto il lavoratore ogni anno, misura variabile a seconda dell’inquadramento e delle mansioni del lavoratore dipendente. Il permesso scade solitamente dopo 12 o 24 mesi dalla sua maturazione, quindi scaduto questo termine il lavoratore non può più beneficiarne. I singoli CCNL comunque possono prevedere delle scadenze differenti.
Questo non significa però che le ROL cadano in prescrizione; infatti, la maggior parte dei CCNL prevede l'obbligo del datore di lavoro di pagare le ROL non godute nella busta paga successiva alla scadenza.
Il termine di prescrizione è determinato dalla natura del permesso.
Nel caso delle ROL la natura delle stesse è oggetto di dibattito.
Nel caso in cui si propenda per la natura retributiva delle stesse, si applicherà la prescrizione quinquennale.
Invece, nel caso in cui si ritenga che il relativo credito abbia natura risarcitoria, si applicherà la prescrizione decennale. Quest’ultima interpretazione potrebbe essere supportata dalla sentenza della Cassazione n. 10341/2011 (relativa all’indennità per ferie non godute), secondo la quale il diritto rivendicato, essendo direttamente correlato ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, avrebbe natura squisitamente risarcitoria e non retributiva. Quindi, il termine di prescrizione del diritto sarebbe decennale.
Avvocato Federica Annoni