Art. 24 Decreto-Cura Italia: si applica anche ai permessi ex art. 33, comma 2, legge 104/1992?

Sono lavoratore disabile che usufruisce dei permessi della legge 104. Ho scelto di usufruire di 2 ore giornaliere di permesso come previsto dall.art 33 comma 2 e 6 L. 104. Come si applicano ai lavoratori nella mia condizione i congedi aggiuntivi covid L.104? Il decreto e le circolari pur facendo riferimento al comma 6 nominano poi sempre e solo i 3 permessi giornalieri frazionabili in ore e non le 2 ore giornaliere senza limitazioni previste dal comma 2 e 6. La mia azienda per questo motivo non ritiene che sia possibile usufruire dei permessi aggiuntivi di 12 giorni.

 

Diritto del lavoro (07/04/2020)
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Autore:
Avvocato Federica Annoni
Diritto del lavoro, Jobs Act
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Risposta:

L’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 emesso in ragione dell'emergenza Covid ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Nel decreto non si fa alcun riferimento ai permessi di cui al comma 2 dell’art. 33, né previsioni in tal senso sono contenuti nei messaggi INPS e del Ministero del Lavoro che pure hanno dato indicazioni applicative della citata norma.

Pertanto, non essendo cumulabili i due tipi di permesso ed in assenza di diverse indicazioni, allo stato attuale non è possibile estendere le previsioni di maggior favore dell’art. 23 del decreto-legge n. 18/2020 ai permessi di cui al comma 2, art. 22, legge 104/1992.

Avvocato Federica Annoni

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