Figlio maggiorenne ha diritto ad essere mantenuto dai genitori?
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
A norma dell’art. 458 del nostro codice civile, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Alla luce della disposizione sopracitata è del tutto evidente che, nel caso di specie, Lei non possa avanzare alcun diritto sulla successione dei Suoi genitori (al momento entrambi ancora in vita): dovrà dunque attendere il decesso dei Suoi genitori e l’apertura della successione per poter disporre delle Sue quote ereditarie.
Sottolineiamo però che, a norma dell’art. 155 quinquies del nostro codice civile, i figli, anche maggiorenni, hanno diritto ad un assegno di mantenimento fino a quando non raggiungano l'indipendenza economica.
La norma in esame, infatti, testualmente recita: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
I figli hanno dunque il diritto di essere mantenuti dai genitori, secondo le reali possibilità di questi.
Precisiamo inoltre che, in caso di non ottemperanza a tale obbligo, i figli possono chiedere al Tribunale del luogo di residenza di decidere se e come i genitori siano tenuti a versare loro un assegno mensile di mantenimento.
Per quanto concerne, invece, l’importo di detto assegno di mantenimento a favore dei figli maggiorenni, la nostra giurisprudenza è unanime nel ritenere che la somma che deve essere versata dai genitori deve comprendere sia le spese ordinarie della vita quotidiana (per esempio affitto, trasporto, pasti, abbigliamento) sia quelle relative all'istruzione (es. tasse universitarie, libri) ed anche quelle per lo svago e le vacanze.
Naturalmente l'assegno di mantenimento deve essere adeguato al reddito percepito dai figli, se lavorano, aumentando o diminuendo l’importo in base alle variazioni dello stipendio che costoro ricevono nel tempo.
L'obbligo di mantenimento si interrompe soltanto nel momento in cui il figlio raggiunge un'autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita in modo stabile, con un lavoro non precario corrispondente alle sue aspirazioni (cfr. sul punto le sentenze della Corte di Cassazione n. 27377/2013, n. 18/2011, n. 14123/2011 e n. 1773/2012).
Segnaliamo, infine, che i genitori sono esonerati dall'obbligo di mantenimento quando il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica dipende da negligenza o comunque da fatto imputabile al figlio. Non è dovuto l'assegno qualora il figlio maggiorenne opponga un rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte, ovvero dimostri colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento.
Alla luce di quanto sopra esposto è dunque evidente l’obbligo dei Suoi genitori di mantenerLa, seppur Lei abbia già raggiunto la maggiore età, fino al momento in cui Lei otterrà una autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita in modo stabile, con un lavoro non precario.
Avvocato Marta Calderoni