Ho una nuova compagna: in caso di decesso qualcosa andrà anche a lei?
L'intervenuta separazione legale dei coniugi non interrompe gli effetti civili del matrimonio, ma fa venire meno solo alcuni doveri (ad esempio, convivenza, fedeltà).
I coniugi separati sono ancora sposati e solo un provvedimento di divorzio sancisce l'interruzione del vincolo coniugale.
Ciò ha particolare rilievo in fase successoria.
Ove dovesse decedere uno dei due coniugi separati, il coniuge sopravvissuto (ancorchè separato) avrebbe diritto a tutti gli effetti sia ad una quota di eredità (sia in presenza di testamento, sia in assenza dello stesso), sia alla pensione di reversibilità, nella misura almeno del 60% del totale.
La reversibilità è esclusa ove il coniuge sia beneficiario di un assegno sociale.
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Ad oggi la Sua attuale compagna, sia per il vincolo tutt'ora in corso tra Lei e Sua moglie, sia per non avere, naturalmente, alcun rapporto formalizzato con Lei, non è soggetto che abbia maturato o maturerà alcun diritto sul Suo patrimonio presente e futuro.
Ove volesse tutelare sotto il profilo economico e previdenziale la Sua attuale compagna, dovrà divorziare da Sua moglie e contrarre nuovo matrimonio.
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Quanto sopra è in riferimento all'ipotesi di decesso. In regime di vita, quando Ella maturerà il diritto alla pensione, questa sarà destinata esclusivamente a Lei, senza che la moglie (attuale) possa vantare alcun diritto sulla stessa.