Possono modificare le mansioni originarie a cui mi avevano assegnato?

Salve, la mia curiosità è questa : possono rimuovermi dal mio lavoro per mettermi a svolgere un altro lavoro in un altro reparto contro la mia volontà. Grazie.

Diritto del lavoro (17/05/2018)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito occorrerebbe, preventivamente, capire in concreto se il cambiamento "di lavoro" da un reparto all'altro ha comportato una variazione di mansioni e, se così fosse, se le Sue attuali mansioni siano da considerarsi inferiori o superiori a quelle che svolgeva prima dello spostamento.

Il riferimento, in questo caso, sarebbe l'art. 2103 Codice Civile, a norma del quale " il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa".

In sostanza, il cambiamento di mansioni - e, a maggior ragione, il cambiamento di reparto - non è vietato dalla legge ma deve avvenire nel rispetto di quanto previsto del citato articolo di legge, e ciò indipendentemente dal parere favorevole, o meno, del lavoratore.

 

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