Ho necessità di trasferirmi: posso fruire della mobilità compensativa?
Il DPCM n. 325/1988 stabilisce che: "E' consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'articolo 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione".
In base alla norma, condizioni essenziali per la domanda di mobilità compensativa sono:
- la domanda congiunta di mobilità di due dipendenti della stessa o di altre amministrazioni;
- la corrispondenza dei profili professionali degli interessati;
- il nulla osta delle Amministrazioni coinvolte.
Il periodo di prova non costituisce un ostacolo alla mobilità:
A - il periodo di prova proseguirà fino alla scadenza prevista presso l’Amministrazione destinataria;
B - l’Amministrazione di destinazione, non potrà imporre un nuovo periodo, la prova è stata già espletata.Ciò poiché la mobilità (anche quella compensativa) realizza una cessione del contratto, con prosecuzione – e senza interruzione alcuna - del rapporto di lavoro già in essere presso l’Amministrazione di provenienza.
Avvocato Antonella Martufi