Licenziamento, ho diritto alle retribuzioni fino alla cessazione della prestazione di lavoro?
La retribuzione e la tredicesima mensilità, come ogni altra indennità, le sono dovute fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il diritto al pagamento del TFR decorre dal momento dell’interruzione della prestazione lavorativa.
A seconda del settore di appartenenza e del contratto collettivo utilizzato, può essere previsto che il pagamento non sia contestuale all’interruzione del rapporto, ma possa avvenire entro un termine dal licenziamento, (ad esempio, il CCNL Metalmeccanici, prevede che il TFR venga liquidato entro 30 giorni).
Può sottoscrivere la lettera di licenziamento, specificando “per ricevuta” e indicando la data. In tal modo, dichiara di aver ricevuto la comunicazione e, dal giorno della ricevuta, decorreranno i 60 giorni per impugnare il licenziamento.
Nell’ipotesi in cui non vengano corrisposte le retribuzioni e/o le indennità dovute fino al giorno del licenziamento, potrà sollecitare il pagamento con una raccomandata a/r, eventualmente chiedendo anche l’emissione e la consegna delle buste paga e, in caso di mancato adempimento, potrà rivolgersi ad un avvocato affinché agisca giudizialmente per il pagamento. Se è in possesso di idonea documentazione, è possibile ottenere un’ingiunzione di pagamento in pochi giorni.
Avv. Antonella Martufi