il datore di lavoro è obbligato a licenziare il lavoratore per superamento del periodo di comporto?
Per quanto riguarda il licenziamento per superamento del periodo di comporto, ovvero decorsi i 180 giorni di malattia previsti dal CCNL, il datore di lavoro ha facoltà, e non l'obbligo, di interrompere il rapporto di lavoro.
In sostanza la norma prevede che durante i 180 giorni al lavoratore è garantita la conservazione del posto di lavoro, ma decorso il termine non vi è più alcuna garanzia, proprio in quanto il datore di lavoro può, se vuole, licenziare il lavoratore.
Il licenziamento durante il periodo di malattia è consentito dalla legge, ma bisogna distinguere due ipotesi, ovvero quella del licenziamento per giusta causa (gravissimi motivi) dalle altre cause di licenziamento.
Nel caso di licenziamento per giusta causa il licenziamento può avvenire anche in costanza di malattia, e interrompe immediatamente il rapporto di lavoro.
Nel caso, invece, di licenziamento per altre cause (es. giustificato motivo oggettivo o soggettivo), il licenziamento disposto durante la malattia è valido, ma la sua efficacia decorrerà solo al termine della malattia.
Ovviamente, nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il licenziamento potrà essere disposto indipendentemente dallo stato di malattia del lavoratore.
Avvocato Egidio Rossi