il datore di lavoro è obbligato a licenziare il lavoratore per superamento del periodo di comporto?

Trascorsi i canonici 180 giorni di malattia previsti dal CCNL commercio e terziario, il datore di lavoro - in caso di assenza continuata del lavoratore - - può o deve licenziarlo? E se nel periodo di malattia certificato il lavoratore incardina una causa nei confronti del datore di lavoro, questi, all'atto della notifica del ricorso, può licenziarlo in costanza di malattia? In alternativa, quali sono le mosse? Grazie.
Diritto del lavoro (26/06/2019)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Per quanto riguarda il licenziamento per superamento del periodo di comporto, ovvero decorsi i 180 giorni di malattia previsti dal CCNL, il datore di lavoro ha facoltà, e non l'obbligo, di interrompere il rapporto di lavoro.

In sostanza la norma prevede che durante i 180 giorni al lavoratore è garantita la conservazione del posto di lavoro, ma decorso il termine non vi è più alcuna garanzia, proprio in quanto il datore di lavoro può, se vuole, licenziare il lavoratore.

Il licenziamento durante il periodo di malattia è consentito dalla legge, ma bisogna distinguere due ipotesi, ovvero quella del licenziamento per giusta causa (gravissimi motivi) dalle altre cause di licenziamento.

Nel caso di licenziamento per giusta causa il licenziamento può avvenire anche in costanza di malattia, e interrompe immediatamente il rapporto di lavoro.

Nel caso, invece, di licenziamento per altre cause (es. giustificato motivo oggettivo o soggettivo), il licenziamento disposto durante la malattia è valido, ma la sua efficacia decorrerà solo al termine della malattia.

Ovviamente, nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il licenziamento potrà essere disposto indipendentemente dallo stato di malattia del lavoratore.

 

Avvocato Egidio Rossi

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