Licenziamento: limiti al risarcimento del danno
Vorrei sapere se dopo aver impugnato un licenziamento individuale, in cui si sancisce la chiusura della attività produttiva il tal giorno, si può comunque firmare un contratto di lavoro dal giorno seguente, opp giorni dopo, presso un altro datore di lavoro. E si perderebbero gli indennizzi che eventualmente un giudice del lavoro decidesse che vengano versati all’ex dipendente? Grazie.
Diritto del lavoro
(17/12/2017)
Avvocato Fabrizio Tronca
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Risposta:
Una volta terminato un rapporto di lavoro, è possibile, anzi è assolutamente augurabile e auspicabile, che si trovi una nuova occupazione. La nuova occupazione rileva rispetto alla causa di licenziamento nella misura in cui i redditi da lavoro percepiti dalla stessa debbano per legge essere detratti dal risarcimento che il Giudice liquida nella sentenza di accertamento della illegittimità del licenziamento. Tuttavia, non in tutti i casi di licenziamento tali redditi rilevano. Più precisamente, se il licenziamento le è stato intimato da azienda con meno di 15 dipendenti, tali redditi percepiti nella successiva occupazione non dovrebbero in alcun modo rilevare nella quantificazione del risarcimento. Diversamente, se il licenziamento le è stato intimato da azienda con più di 15 dipendenti, tali redditi rilevano e possono essere detratti dal risarcimento che il Giudice dovesse liquidarle. Il risarcimento potrà risultare semplicemente ridotto o addirittura azzerato a seconda dei redditi che lei risulterà avere percepito dopo il licenziamento ed a seconda dell’ammontare del risarcimento che il Giudice stabilirà.
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