L'impresa ha ridotto le attività di lavoro per mancanza di commesse: ho diritto allo stipendio?
Rispondendo al quesito da lei formulato, il datore di lavoro non può sospendere unilateralmente la prestazione di lavoro, pur in presenza di uno stato di crisi. Nell’ipotesi in cui impedisca al lavoratore di svolgere la prestazione, la retribuzione e le ulteriori indennità – compresa la contribuzione – dovranno essere, in ogni caso, corrisposte alle normali scadenze di paga.
Il sistema prevede che la riduzione anche temporanea della produzione, che comporti un esubero di personale, sia “ammortizzata” con strumenti quali, ad esempio, la CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), alla quale l’impresa può accedere previa trattativa con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e l’intervento del Ministero del Lavoro (o strutture competenti territorialmente).
In tal caso, a fronte della riduzione dell’orario di lavoro (o anche della sospensione parziale della prestazione) e della perdita della retribuzione, l’INPS provvederà ad erogare un’indennità finalizzata al sostegno del reddito del lavoratore.
E’ opportuno che contesti per iscritto con una raccomandata a/r al datore di lavoro l’illegittimità della condotta e richieda il pagamento delle retribuzioni.
Resto a disposizione per eventuali approfondimenti.
Avvocato Antonella Martufi