dimissioni e mancato godimento delle ferie: ho diritto all'indennità sostitutiva?
Salve, sono un infermiere che fino al 15 dicembre del 2018 ha lavorato presso la asst crema a tempo determinato. In data 01 12 2018 ho richiesto formali dimissioni per un nuovo contratto a tempo indeterminato al sud. Ho assolto al periodo di preavviso ma nel momento in cui ho dato le dimissioni l'ufficio personale mi fece sapere che non potevo usufruire delle ferie maturate x ragioni organizzative di reparto che erano circa 19 giorni. Inoltre mi dissero che avrebbero spinto per la monetizzazione delle stesse. Ad oggi dopo piu di due mesi io nn so qual'è la decisione intrapresa per il pagamento delle stesse e a varie mail da me inviate nessuno mi ha risposto. Volevo sapere se ho realmente diritto al pagamento delle ferie maturate e quale azione potrei intraprendere. Grazie mille per la risposta
In tema di ferie maturate e non godute e per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, vige l’articolo 5, comma 8 del DL. 95/2012, norma che prevede:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale
…. sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro permobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. … “.
Il divieto di cd “monetizzazione” delle ferie è superato nella prassi amministrativa(cfr nota n.40033 dell’8.10.2012 Dipartimento della Funzione Pubblica), nelle ipotesi in cui la mancata fruizione delle ferie sia indipendente dalla volontà del lavoratore.
Tale interpretazione è conforme all’orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità italiana e della Corte di Giustizia della UE, secondo la quale il lavoro ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie anche se non ha chiesto di fruirle, a meno che il datore di lavoro non dimostri che il lavoratore ha deliberatamente e consapevolmente rifiutato di esercitare il diritto al riposo.
Pertanto, se la mancata fruizione delle ferie maturate, non è dipesa dalla sua volontà, a prescindere dalla circostanza che abbia richiesto le ferie o meno e le siano state negate, può agire per il pagamento della indennità sostitutiva, facendo precedere l’azione giudiziale con l’invio di una diffida al datore di lavoro.
Avvocato Antonella Martufi