La baby sitter occasionale ha diritto al versamento dei contributi?

Una baby sitter che ha lavorato saltuariamente in un anno (24 giornate di 1-2-3 ore) pagata regolarmente in contanti (8 euro l'ora come da lei richiesto)minaccia una causa a ispettorato lavoro per non essere stata messa in regola se non le viene pagata una indennità contributiva da lei proposta attraverso suo avvocato di 1500 euro. Lei sostiene di aver lavorato molte più giornate, ma come dimostrano i nostri messaggi telefonici quelle su indicate sono state le uniche giornate in cui ha lavorato presso di me invece nei messaggi chiaramente espone di aver lavorato fissa presso altra famiglia. Vorrei sapere cosa rischio perchè non voglio patteggiare per qualcosa che non è accaduto e anzi vorrei sapere se posso procedere per una causa di estorsione a suo carico. Grazie
Diritto del lavoro (24/01/2019)
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Autore:
Avvocato Antonella Martufi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Condominio, Risarcimento danni e responsabilità civile, Famiglia
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Risposta:

Le premetto che il diritto alla contribuzione spetta al lavoratore che abbia svolto una prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (“la dipendenza” da altri) deve risultare da atto scritto o, in difetto di un contratto che specifichi i termini essenziali della prestazione, può essere oggetto di un accertamento in sede giudiziale (a meno che non vi sia un riconoscimento pacifico tra le parti).

Il lavoratore, in sede giudiziale, dovrà dimostrare la durata, l’orario e, prima di tutto, la natura subordinata del lavoro svolto.

In difetto di prova sulla subordinazione, non sussiste il diritto al versamento dei contributi.

Inoltre, ancorché il lavoratore sia legittimato ad agire davanti ad un Tribunale per il riconoscimento della subordinazione e per la condanna al pagamento di somme (ad esempio, differenze per retribuzioni o TFR), non ha il potere di chiedere direttamente al datore di lavoro il pagamento della contribuzione omessa, tale potere spetta in via esclusiva all’Istituto previdenziale.

Da ciò discende che di norma, se la lavoratrice non pretende altre somme se non quelle relative ad una presunta omessa contribuzione, il datore di lavoro - previa denuncia da parte della lavoratrice - rischia un accertamento amministrativo e a fronte della verifica della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, un’ingiunzione di pagamento della contribuzione che si accerti omessa.

Ovviamente, in sede amministrativa il datore di lavoro potrà difendersi e il provvedimento amministrativo, all’esito dell’accertamento, potrà essere impugnato.

Riguardo ad una denuncia per estorsione, il reato sussiste quando la minaccia ad agire in giudizio, persegua un profitto non dovuto, per comprendere la sussistenza o meno della fattispecie penale, sarebbe opportuno un colloquio informativo più approfondito.

Analogamente, ritenendo sussistere degli aspetti rilevanti e tecnici, la cui gestione è delicata ed importante per escludere responsabilità in suo danno, non posso che consigliarle un confronto diretto con un legale.

Avvocato Antonella Martufi

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