Quali sono i presupposti affinchè il distacco del lavoratore sia genuino?
Occorre premettere che, a norma dell'art. 30, D.lgs n. 276/2003, il distacco del lavoratore si verifica quando il datore, per soddisfare un proprio interesse legato alla gestione dell’impresa, mette temporaneamente a disposizione di un altro imprenditore uno o più lavoratori che sono alle sue dipendenze.
Presupposto primario per ricorrere allo strumento oggetto di esame è la presenza di un serio interesse imprenditoriale, cioè un qualunque interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello della pura e semplice somministrazione del lavoro altrui. Se così non fosse, si violerebbero le norme che disciplinano la somministrazione di lavoro.
Tale interesse, inoltre, deve essere presente per tutto il tempo in cui i lavoratori vengono distaccati.
Altro requisito, fondamentale, perché si possa procedere al distacco è che i lavoratori siano appunto distaccati temporaneamente, anche se non c’è necessità di determinarne in anticipo la durata.
Ebbene se queste condizioni non vengono rispettate, quindi si riuscisse a dimostrare che non vi è alcun interesse del distaccante e/o che non vi sia temporaneità del distacco, si è in presenza di un distacco illegittimo o irregolare e il lavoratore distaccato potrà ricorrere al Giudice per fare sì che questi stabilisca che vi è in realtà un rapporto di lavoro subordinato direttamente con il datore di lavoro distaccatario.
Le segnaliamo, infine, che nell'ipotesi in cui il lavoratore distaccato debba svolgere presso il distaccatario delle mansioni diverse da quelle che svolgeva presso il distaccante il distacco è consentito soltanto se c’è il consenso del lavoratore distaccato medesimo, e ciò per evitare il rischio di un demansionamento.
Alla luce di quanto sopra, ricordando che sarebbe opportuno un approfondimento della Sua situazione per poter meglio valutare i presupposti di una eventuale azione, si potrebbe valutare la possibilità di contestare la genuinità del distacco solo se si riuscisse a dimostrare la non sussistenza dell'interesse del distaccante e, se vi fosse demansionamento, contestare la mancanza del Suo consenso.