Immobile: revoca della proposta d’acquisto. Che succede?
Per rispondere al Suo quesito riteniamo innanzitutto opportuno esaminare il disposto dell’art. 1326 c.c., a norma del quale il contratto si intende concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'avvenuta accettazione delle condizioni presentate all'altra parte.
Pertanto, se l'accettazione della proposta contrattuale non è stata perfezionata, il proponente può liberamente revocarla, secondo quanto disposto dall'art. 1328, comma 1, c.c.
Il codice civile, tuttavia, prevede un’ipotesi in cui la proposta contrattuale non è revocabile, disciplinata dall'art. 1329 c.c.: quando il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo lasso di tempo. In tal caso, l'eventuale revoca rimane senza effetto per tutto il termine indicato.
Nel caso di specie non sappiamo se la proposta d’acquisto da Lei sottoscritta fosse irrevocabile o meno; segnaliamo comunque che, se Lei non si è obbligata a mantenerla ferma per un determinato periodo di tempo, ha facoltà di revocare liberamente la proposta formulata finché questa non sia stata accettata dal venditore.
Non comprendiamo dunque la richiesta avanzata dall’agenzia immobiliare di pagamento della somma di euro 5.000,00, che dovrà essere respinta.