Esiste una tempistica perentoria per l'aggiornamento dell'addetto antincendio?
Le confermo che, all'interno del D.Lgs. 81/2008 nell'articolo di riferimento relativo all'obbligo di formazione degli addetti antiincendio designati dal datore di lavoro (art. 37 comma 9), non sono indicati precisi termini attinenti alla tempistica dell'aggiornamento.
A riguardo viene pacificamente considerato come documento di riferimento la circolare del Ministero dell'Interno n. 12653 del 23 febbraio 2011, nella quale viene "suggerita" una cadenza triennale della formazione antiincendio, in quanto parificata alla formazione dell'addetto al primo soccorso.
Tale riferimento, tuttavia, non può essere considerato "fonte normativa", quindi il termine triennale potrà essere considederato come puro parametro di massima nel valutare l'effettiva formazione e aggiornamento del lavoratore, ma non certo un termine perentorio decorso il quale il datore di lavoro incorre in sanzioni.
Resta inteso che, in questo caso come in altre simili disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008, in caso di evento infortunistico vi sarebbe una valutazione concreta dei fatti, quindi un mancato aggiornamento di 6 mesi rispetto alla scadenza sarebbe considerato ben diversamente da un mancato aggiornamento di un ben più ampio periodo.
Non è escluso, infine, che a breve possano entrare in vigore norme di legge che definiscono in modo preciso le tempistiche dell'aggiornamento.
Avvocato Egidio Rossi