E' possibile recedere da un contratto di collaborazione anche se firmato solo dal lavoratore?
Per rispondere al Suo quesito occorre partire da un presupposto relativo alla forma del contratto di lavoro.
Secondo la normativa vigente, infatti, il contratto di lavoro può essere stipulato anche verbalmente, tranne alcuni casi (contratto a tempo determinato, personale marittimo, part time, somministrazione lavoro, intermittente e di apprendistato) in cui è richiesta la forma scritta con necessaria apposizione della firma.
Alla luce di quanto sopra illustrato, pertanto, il Suo contratto (che ci rappresenta essere un contratto di collaborazione quindi, probabilmente, rientrante nella categoria dei contratti di lavoro non subordinato), potrebbe essere svincolato da forme canoniche e non necessitare, per il suo perfezionamento, di una forma scritta con le relative firme.
Peraltro, nel caso del contratto di collaborazione è utile richiamare quanto disposto dall'art. 1, comma 1180 Legge 296/2006, che prevede che per l'instaurazione dei contratti di collaborazione a decorrere dal 1 gennaio 2007 il datore di lavoro deve inviare una formale comunicazione ai centri per l'impiego entro il giorno antecedente a quello dell'instaurazione del rapporto di collaborazione, con documentazione recante data certa.
Di conseguenza nel Suo caso è possibile che al centro per l'impiego risulti sussistente il rapporto di collaborazione anche se non vi è stata una formale apposizione di firme sul contratto.
Alla luce di quanto sopra ritengo che, nelle modalità e nei termini di recesso previsti nel contratto, sia possibile comunicare il Suo recesso al datore di lavoro.
Avvocato Egidio Rossi