Finte partite iva e pubblica amministrazione

lavoro da anni presso una PA con un contratto full time da libero professionista con rinnovo annuale. E' possibile estendere la legge Fornero in materia di "finte p.i." anche nell'ambito della pubblica amministrazione? La ringrazio.
Diritto del lavoro (23/10/2017)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:
La risposta al quesito sottoposto alla nostra attenzione presuppone una definizione di cosa deve intendersi per “finte partite iva”. Il tema è stato affrontato in prima battuta dalla c.d. Legge Fornero (Legge n. 92/2012) e, successivamente, dal recente “Job Act” (D.Lgs. 81/2015), che ha definito i parametri di riferimento per definire come non genuino un rapporto a partita iva. In particolare, il Job Act ha abrogato i requisiti previsti dalla Legge Fornero, introducendo il concetto di “etero-organizzazione”, secondo il quale la collaborazione a partita iva sarà da considerarsi irregolare e non genuina quando si è in presenza delle seguenti circostanze: Le prestazioni professionali sono esclusivamente personali, intese come attività lavorative svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti. Il collaboratore quindi non si avvale della possibilità di farsi sostituire o aiutare da altri; Le prestazioni professionali si caratterizzano per essere continuative, intese come prestazioni che si ripetono in un arco temporale determinato allo scopo di conseguire una reale utilità; Le modalità di esecuzione delle prestazioni professionali sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, ciò significa che il collaboratore opera all’interno di un’organizzazione datoriale nella quale è tenuto ad osservare le direttive lavorative, determinati orari di lavoro ed a svolgere la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente. L’accertamento di queste circostanze comporterebbe l’applicazione del regime sanzionatorio previsto per le “finte collaborazioni", ovvero il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con tutte le conseguenze retributive e contributive derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro. A questo punto, qualora la Sua forma di collaborazione a partita iva rientrasse nelle caratteristiche illustrate, si potrebbe ipotizzare una forma di collaborazione non genuina. *** Tuttavia, come ci è stato rappresentato, Ella presta la propria attività in favore di un Pubblica Amministrazione, e questo elemento rappresenta una variabile importante. A riguardo, infatti, si segnala che diversi orientamenti – giurisprudenziali e ministeriali – sembrerebbero aver escluso, a suo tempo, l’applicabilità ai contratti e alle collaborazioni con la Pubblica Amministrazione della disciplina sanzionatoria introdotta con la Legge Fornero. Medesimo orientamento è seguito anche nell’applicazione della disciplina sanzionatoria introdotta con il Job Act, in quanto, anche per queste norme, sembrerebbe non essere prevista una applicazione ai rapporti con la P.A. (anche se non espressamente escluso dalla normativa stessa). In alcuni casi, soprattutto in applicazione della legge Fornero, si è assistito ad alcune pronunce che, a fronte dell’accertamento di un rapporto collaborativo non genuino (nei casi di specie, contratti di collaborazione coordinata e continuativa non regolari), hanno riconosciuto una forma di risarcimento economico a favore del collaboratore ma non la conversione del rapporto di lavoro in subordinato.
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